Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Ministero dell'Interno
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)
Entrata in vigore: 18.06.2020
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Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.
Art. 2. Disposizioni tecniche
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 « Refrigerants - designations and safety classification » o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.
2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Art. 3. Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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