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Ordinanza DPC 08 marzo 2020 n. 645

ID 10348 | | Visite: 2690 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/10348

Ordinanza 8 marzo 2020 n  645

Ordinanza DPC 08 marzo 2020 n. 645

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
________

Art. 1. Potenziamento Servizio 1500

1. Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è autorizzato ad affidare in outsourcing , per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, relativo all’infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi.

Art. 2. Incremento del personale medico

1. Il Soggetto attuatore di cui all’articolo 1 è autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 7, commi 5 -bis , 6 e 6 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020.

Art. 3. Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute

1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 1, si provvede nel limite di euro 5.400.000, a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo Soggetto attuatore di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 1 risorse pari a euro 5.400.000 per l’anno 2020, iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine il capitolo 4393 è integrato di 2.184.000 euro per l’anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34 -ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

3. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, si provvede nel limite di euro 1.213.000 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Roma, 8 marzo 2020

Dipartimento Protezione Civile

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