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Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65

ID 23286 | 14.01.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici

GU L 2025/65 del 14.1.2025

Entrata in vigore: 03.02.2025

___________

Articolo 1 Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (“IMSOC”) e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);».

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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