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Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione
GU L 461/5 del 27.12.2021
Entrata in vigore: 30.12.2021
Applicazione dal 1° gennaio 2022
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a) i casi e le condizioni in cui determinati prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell’Unione e che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l’ambiente sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri effettuati per verificare la conformità alle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
b) il luogo in cui devono essere effettuati i controlli ufficiali per i prodotti di cui alla lettera a) destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione; e
c) le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124
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