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Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione del 7 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi
(GU L 453/1 del 17.12.2021)
Entrata in vigore: 06.01.2022
Applicazione: 15.12.2022
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Articolo 1
Ai fini dei controlli ufficiali sui residui di pesticidi, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ciascuno Stato membro preleva un numero e una varietà sufficienti di campioni di alimenti e mangimi affinché i risultati siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo nazionali pluriennali.
Il campionamento di cui al primo comma è effettuato il più vicino possibile al punto di distribuzione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.
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