Decreto 18.04.2007 n. 76
Decreto 18.04.2007 n. 76 | MOCA Alluminio
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Modifiche degli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive
INDIRIZZI OPERATIVI
1. PREMESSA
Nella riunione del Comitato Permanente Residui sulle piante, animali, alimenti e mangimi – sezione residui di pesticidi, che si è seguita in video conferenza il 10 e l’11 maggio 2023, sono stati votati i seguenti progetti di Regolamento che apportano alcune modifiche agli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR).
- Documento PLAN/2023/950 Rev.2 che prevede innalzamenti di alcuni valori di LMR, relativamente a specifiche matrici alimentari, per le sostanze attive: isoxaben, metaldehyde, e paclobutrazol. Invece, le sostanze attive: metarhizium brunneum strain Ma 43 e straight chain lepidopteran pheromones (SCLP), sono inserite nell’Allegato IV del Reg. 396/2005.
- Documento PLAN/2022/2637 Rev.2 che prevede innalzamenti e abbassamenti di alcuni valori di LMR, relativamente a specifiche matrici alimentari, per la sostanza attiva pyriproxyfen.
- Documento PLAN/2022/2310 Rev.2 che prevede abbassamenti di alcuni valori di LMR, relativamente a specifiche matrici alimentari, per le sostanze attive: denatonium benzoate, diuron, etoxazole, methomyl, e teflubenzuron.
- Documento PLAN/2022/2308 Rev.3 che prevede abbassamenti di alcuni valori di LMR, relativamente a specifiche matrici alimentari, per le sostanze attive: carbetamide, carboxin, e triflumuron.
- Documento PLAN/2023/2307 Rev.2 che prevede abbassamenti di tutti i valori di LMR, su tutte le matrici alimentari, per la sostanza attiva: bifenazate.
L’obbligo di adeguamento per le autorizzazioni nazionali si estende a tutti i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive sopra elencate, autorizzati su impieghi per i quali ci sono delle riduzioni di valori di LMR e/o modifiche di definizioni di residuo. I Regolamenti in uscita che prevedono riduzioni di LMR e/o modifiche di definizioni di residuo entreranno in vigore il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre le modifiche da essi introdotte saranno applicabili 6 mesi dopo la data di entrata in vigore degli stessi.
Fa eccezione il documento PLAN/2023/950 Rev.2, che si applicherà dal 27 settembre 2023.
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