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Elenco buone prassi igieniche HACCP Registro manuali nazionali / EC

ID 18914 | | Visite: 2952 | Documenti HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/18914

Elenco buone prassi igieniche HACCP   Registro manuali nazionali EC

Elenco buone prassi igieniche HACCP - Registro manuali nazionali / EC 02.2023

ID 18914 | 05.02.2023 / Elenco in allegato (EC) alla data del 05.02.2023 (n. 122)

Elenco Buone prassi trasmesse Commissione europea alla data del 05.02.2023 (n. 122) presenti nel Registro dei manuali nazionali alle buone prassi igieniche della Commissione europea, relative a:

- Regolamento (CE) n. 852/2004 - Prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 183/2005 - Mangimi

Prodotti alimentari

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari del 29 aprile 2004, capitolo 1, articolo 1, paragrafo 1, lett. e) afferma che "i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;" e il capo III, articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che "gli Stati membri trasmettono alla Commissione guide nazionali conformi ai requisiti del paragrafo 3".

La Commissione istituisce e gestisce un sistema di registrazione per tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.
_______

Articolo 8 Manuali nazionali

1. I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare:
a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori;
b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e
c) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.

2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE (abrogata da Direttiva (UE) 2015/1535 / ndr).

3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire

che:

a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati; e
c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE (abrogata da Regolamento (CE) n. 852/2004 / ndr) continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi obiettivi.

Mangimi

Il Regolamento (CE) N. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, il considerando 6 lett. d) afferma che "i manuali di corretta prassi forniscono un'assistenza preziosa agli operatori del settore dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei mangimi e per applicare i principi HACCP;"

L'articolo 5, paragrafo 4, stabilisce che "gli operatori del settore dei mangimi possono utilizzare i manuali di cui al capo III per aiutarli a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento" e il capo III, articolo 21, paragrafi 3 e 4, dispone che "gli Stati membri trasmettono i manuali nazionali alla Commissione".

La Commissione istituisce e gestisce un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.
_______

Articolo 21 Manuali nazionali

1. I manuali nazionali di corretta prassi, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dal settore dei mangimi:

a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori;
b) tenendo conto dei pertinenti codici di corretta prassi del Codex Alimentarius, e
c) se riguardano la produzione primaria di mangimi, tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

2. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:

a) sono stati elaborati a norma del paragrafo 1;
b) il loro contenuto risulta funzionale per i settori cui sono destinati; e
c) costituiscono uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali.

4. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

...
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