Min Salute Nota n. 32249 del 11 Ottobre 2011: Dichiarazione di conformità MOCA
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Dichiarazione di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
Min. Salute Nota n. 32249 del 11 Ottobre 2011
Il controllo ufficiale sui materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (MOCA) è disciplinato da norme comunitarie e nazionali e rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 882/2004 (abrogato da Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 - ndr). Come è noto tale controllo è eseguito dalle competenti Autorità sanitarie sul territorio e all'importazione dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute attraverso il controllo documentale, di identità e materiale.
La presente nota ha lo scopo di approfondire gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda la redazione della dichiarazione di conformità ed il controllo documentale dei MOCA.
Infatti per i MOCA l’esame dei documenti commerciali ed in particolare della dichiarazione di conformità, cioè una dichiarazione scritta che attesti la conformità dei materiali e degli oggetti alle norme applicabili, riveste un’importanza fondamentale nel controllo ufficiale.
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Responsabile della dichiarazione Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 108/92, la dichiarazione di conformità dei MOCA alle norme loro applicabili deve essere rilasciata dal produttore o in caso di assenza della stessa dichiarazione, da un laboratorio pubblico di analisi.
L’utilizzatore in sede industriale o commerciale deve essere fornito della dichiarazione del produttore ed accertarsi della conformità alle norme nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui l’oggetto è destinato (art. 4, comma 5 bis del DL. vo n. 108/92).
Le norme specifiche comunitarie hanno inoltre introdotto, come nel caso delle plastiche e delle ceramiche, il concetto più generale che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’operatore commerciale (anche denominato economico o di settore) legalmente definito, come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo; intendendo per impresa ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti (cfr. definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento (CE) 1935/2004).
Nel caso dei prodotti importati pertanto la dichiarazione di conformità dei MOCA può essere rilasciata anche da una persona diversa dal produttore, quale l’importatore stabilito nell’Unione Europea, responsabile dell’introduzione della partita nel territorio.
Ciò in considerazione del fatto che i regolamenti comunitari hanno chiaramente definito la cosiddetta filiera che coinvolge non solo la produzione, la trasformazione, ma anche la distribuzione ove è compresa l’importazione dei materiali ed oggetti in questione. In tale circostanza l’importatore diventa il soggetto responsabile del rispetto delle disposizioni soprarichiamate (normativa di riferimento generale e specifica) e dovrà disporre della documentazione di supporto appropriata, assicurandosi che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti rispettino i requisiti previsti.
In tal modo non solo le imprese che producono e gli utilizzatori in sede industriale dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono tenuti a rilasciare e/o ad essere forniti della dichiarazione di conformità, come prescritto dal DM 21 marzo 1973 e dal DPR n. 777/82, modificato dal DL n. 108/92, ma tutta la filiera del settore, ivi compresa l’importazione che è responsabile per la propria parte di competenza. Rimane esclusa da tale previsione la vendita al dettaglio.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Silvio Borrello)
Collegati
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)
Regolamento (CE) N. 882/2004
Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973