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Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
(GU L 183 del 12.7.2002)
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Modificata da:
- M1 Direttiva 2006/37/CE della Commissione del 30 marzo 2006 (GU L 94 32 1.4.2006)
- M2 Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 1 21.11.2008)
- M3 Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 36 1.12.2009)
- M4 Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione del 14 novembre 2011 (GU L 296 29 15.11.2011)
- M5 Regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione del 7 febbraio 2014 (GU L 39 44 8.2.2014)
- M6 Regolamento (UE) 2015/414 della Commissione del 12 marzo 2015 (GU L 68 26 13.3.2015)
- M7 Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione del 5 luglio 2017 (GU L 173 9 6.7.2017)
- M8 Regolamento (UE) 2021/418 della Commissione del 9 marzo 2021 (GU L 83 1 10.3.2021)
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Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. Tali prodotti sono forniti al consumatore solo preconfezionati.
2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva i medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;
b) «sostanze nutritive» o «nutrienti»: le seguenti sostanze:
i) le vitamine;
ii) i minerali.
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi al disposto della presente direttiva.
...
segue in allegato
Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Disciplina igienica della produzione e della vendita ...
della Commissione del 27 giugno 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegat...
Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento eu...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024