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DM omologazione e disciplina dei dispositivi autovelox

DM omologazione e disciplina dei dispositivi autovelox

DM omologazione e disciplina dei dispositivi autovelox / Firmato 9 Giugno 2026

ID 26441 | 12 Giugno 2026 / Allegato

09 Giugno 2026
Firmato il decreto autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. In questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l’affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
__________

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all’articolo 45, comma 6 del Codice, definiti nell’Allegato A come dispositivi e sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del medesimo Codice.
2. L’omologazione del prototipo è eseguita per accertare che i dispositivi o i sistemi prodotti in conformità al predetto prototipo siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Omologazione)

1. All’esito positivo della verifica delle condizioni di cui all’articolo 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia il decreto di omologazione del prototipo che è comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero.
2. Il decreto di omologazione consente al produttore cui è stato rilasciato di produrre, in conformità al suddetto prototipo, gli esemplari dei dispositivi e sistemi ai fini del loro impiego per le finalità di cui all'articolo 1.

Articolo 3 (Caratteristiche e requisiti)

1. I dispositivi ed i sistemi di controllo impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 2 del Regolamento. Le caratteristiche del prototipo sono riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema ed i requisiti per l’omologazione dei prototipi sono contenuti nel Capo 1 dell’Allegato A.

Articolo 4 (Taratura e verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica)

1. La taratura e le verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica sono eseguite per accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell’Allegato A.
2. In caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura iniziale o periodica con esito positivo.
3. In caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino ad esito positivo delle stesse.

Articolo 5 (Controlli di conformità)

1. I controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi o dei sistemi, ai sensi dell’articolo 192, comma 8, del Regolamento, sono effettuati da organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto adottato dalla competente Direzione generale del medesimo Ministero.
2. Ai fini del presente articolo, gli organismi eseguono:
a) la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo del produttore presso gli impianti di produzione nel caso non sia disponibile la certificazione ISO 9001;
b) la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato presso gli impianti produttivi del produttore o presso la rete di distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi e i sistemi già in uso.
3. Le verifiche, di cui al comma 2 lettera b), sono effettuate ogni tre anni, in presenza di certificazione ISO 9001; in caso contrario sono effettuate annualmente. Tali verifiche sono condotte su almeno due campioni, e comunque in numero non inferiore al 5%, scelti in modalità casuale tra quelli prodotti nell’ultimo anno solare con spese a carico dei medesimi produttori.
4. Le verifiche, di cui al comma 2, possono essere effettuate anche dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con spese a carico del produttore.
5. In caso di nuove richieste di omologazione, ai fini dell’idoneità alla produzione in serie è obbligatorio il possesso della certificazione ISO 9001.
6. Per i dispositivi e sistemi già in uso, l’idoneità alla produzione in serie è sostituita dalla conformità al prototipo di cui all’art.192, commi 7 e 8 del Regolamento, dal certificato di taratura periodica o iniziale e dalle verifiche di funzionalità, in corso di validità.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie)

1. L’Allegato B reca l’elenco dei decreti di approvazione dei prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell’Alle-gato A del presente decreto. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i de-creti di cui all’Allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto. Per quelli non ancora posti in uso le disposizioni relative alla taratura iniziale e alle verifiche di funzionalità in fase iniziale, di cui al Capo 2 dell’allegato A, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi di cui all’Allegato B riportano sulla targhetta identificativa, entro la prima taratura utile, gli estremi del presente decreto in aggiunta a quelli già presenti.
3. Il titolare dell’approvazione di un prototipo, approvato prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, già in possesso di idonea documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti di taratura ed i test di laboratorio previsti dal Capo 1 dell’Allegato A, può richiedere l’omologazione ai sensi del presente decreto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime nei successivi sessanta giorni adottando, in caso di verifica positiva, il relativo decreto di omologazione.
4. Il titolare dell’approvazione di un prototipo, approvato prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282 può richiedere l’omologazione ai sensi del presente decreto, integrando la documentazione presentata in occasione dell’approvazione, secondo quanto previsto dai Capi 1 e 3 dell’Allegato A, ad eccezione della sperimentazione prevista in caso di sistemi di misurazione della velocità media.
5. Le disposizioni relative alla taratura periodica e alle verifiche di funzionalità periodiche di cui al Capo 2 dell’Allegato A e quelle relative al comma 2, si applicano in occasione della scadenza del certificato di taratura posseduto, rilasciato ad ogni singolo dispositivo o sistema contenuto nell’allegato B, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le richieste di approvazione di prototipi, presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, prima dell’entrata in vigore del presente decreto e non ancora definite, sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione ai sensi del presente decreto.
7. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi, tra quelli contenuti nell’allegato B, presentate precedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto e non ancora definite, sono considerate istanze di estensione di omologazione. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi di cui ai commi 3 e 4, già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere valutate solo successivamente all’ottenimento dell’omologazione.
8. Dall’entrata in vigore del presente decreto non possono essere avanzate richieste di approvazione di prototipi.

Articolo 7 (Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, prot. n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, è abrogato ad eccezione del Capo 7 dell’Allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche. La validità di queste ultime cesserà decorso un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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ALLEGATO A
Caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada

DEFINIZIONI 

CAPO 1 - OMOLOGAZIONE PROTOTIPO 
PROTOTIPO 
TABELLA IDENTIFICATIVA DEL DISPOSITIVO O SISTEMA 
MODIFICHE DEL DISPOSITIVO O SISTEMA
TARATURA 
VERIFICHE DI FUNZIONALITA’
TEST DI LABORATORIO 

CAPO 2 - TARATURA, VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE INIZIALE E PERIODICA E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
TARATURA 
VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ 
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE 
3.1 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE
3.2 RICHIESTA DI ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE 
3.3 RICHIESTA DI SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELL’ OMOLOGAZIONE

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