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Update 15.10.2019
Pubblicato nella GU Serie Generale n.242 del 15 Ottobre 2019 il Decreto 10 agosto 2019 n. 112 - Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. (Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2019)
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PdCM CU, 13 Febbraio 2019 - Schema Decreto
Intesa ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali.
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Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ottemperanza sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018. - Intesa ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
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Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente decreto stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo. Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n.137 (d'ora in avanti: «Codice dei beni culturali e del paesaggio»), sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del citato articolo 182, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella I dell'allegato B del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni, ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del citato D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 2 (Requisiti di ammissione)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalità di cui al presente decreto:
a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dello stesso articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalità previste dal Bando;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del citato articolo 182, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di Il livello dalla legge finanziaria del 2013. 1 soggetti di cui alla presente lettera sono ammessi direttamente alla distinta prova di idoneità.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
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