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Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni - Testo allegato bollinato RGS 27.02.2026
ID 25646 | 27.02.2026 / In allegato
Schema di disegno di legge recante "delega al governo per l’adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni".
27.02.2026 - Testo bollinato Ragioneria Generale dello Stato
Il Disegno di legge delega è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato ed entra ora nell'inter parlamentare.
Il Ddl impegna il governo a varare un nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge delega.
Alla Camera sono in iter, presso la Commissione Ambiente, l’esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare di analogo contenuto:
- Delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia;
- Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni.
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Articolo 1 - Delega al Governo
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell’interno, dell’ambiente e della sicurezza energetica, della salute, della cultura, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari regionali e le autonomie, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 5, uno o più decreti legislativi recanti il Codice dell’edilizia e delle Costruzioni volto alla riforma organica e alla semplificazione della disciplina in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, anche al fine di adeguarla ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, mediante la semplificazione, la razionalizzazione e il riordino nonché la sostituzione della disciplina vigente di cui, in particolare, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. I decreti legislativi di cui al primo periodo recano altresì le disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia, nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sanitaria e con quella di settore avente comunque incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
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04.12.2025 - CdM
Delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.
La delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa”, che ha operato una prima semplificazione.
L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.
L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.
Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.
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