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Decreto 9 dicembre 2024

Decreto 9 dicembre 2024

Decreto 9 dicembre 2024 / Estensione del periodo di sperimentazione Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti 

ID | 19.02.2025

Decreto 9 dicembre 2024
Estensione del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 dicembre 2020, n. 578.

(GU n.10 del 14.01.2025)

...

Art. 1. Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578

1. Il periodo dell’attività di sperimentazione di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, è esteso a sessanta mesi.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2020, n. 578, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2022, n. 204.

__________

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578 

Art. 2 (Sistema di monitoraggio da applicare ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali)

1. Il presente decreto definisce le modalità di realizzazione, attuazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio di infrastrutture stradali ed autostradali, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, basato sull’applicazione delle Linee Guida di cui all’articolo 1, di seguito Linee Guida.
2. Ai fini del comma 1, per sistema di monitoraggio dinamico si intende un sistema di classificazione e gestione del rischio, di valutazione della sicurezza e di monitoraggio, da applicare, in corso d’opera, su un campione di infrastrutture stradali ed autostradali gestite da ANAS S.p.A. o da concessionari autostradali.
3. L’attività di sperimentazione di cui al presente decreto è svolta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,sessanta mesi * decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* Modifica di cui al Decreto 9 dicembre 2024 (ovvero periodo di sperimentazione esteso al 29.12.2026)

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