Legge 11 gennaio 1996 n. 23

Legge 11 gennaio 1996 n. 23
Norme per l'edilizia scolastica
GU n. 15 del 19 gennaio 1996
Allegato Testo consolidato 09.2019 con le modifiche apportati dagli atti:
23/08/1996
LEGGE 8 agosto 1996, n. 431 (in...
ID 22188 | 05.07.2024 / In allegato
Decreto 14 maggio 2024 n. 94
Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).
(GU n.156 del 05.07.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2024
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Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo;
b) l'individuazione e le modalita' di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione in derivazione;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
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