Ordinanza n. 1423/2019: Gravità di un difetto dell'opera edilizia
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 18/01/2019, n. 1423, uniformandosi al costante orientamento giuri...
ID 14463 | 05.09.2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25176/2021 (sotto allegata) conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati per il reato di cui all'art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l'incolumità delle persone che avevano accesso all'area circostante del fabbricato.
Il proprietario di un edificio pericolante o che minaccia rovina deve eseguire a propria cura e spese gli interventi di messa in sicurezza per evitare danni alle persone. Il principio si estende agli edifici in condominio oltre agli immobili indipendenti.
Prevista la violazione dell'Art. 677 del Codice Penale “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”
La Cassazione con la sentenza 25176/2021 ha respinto il ricorso e confermato la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di 2400 euro di multa per violazione dell’art. 677 del Codice penale (“Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”).
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 18/01/2019, n. 1423, uniformandosi al costante orientamento giuri...

ID 15232 | 16 Dicembre 2021
La seconda edizione del Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici, risultato della c...
Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 202...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024