Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.303
/ Documenti scaricati: 33.848.885
/ Documenti scaricati: 33.848.885
ID 14463 | 05.09.2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25176/2021 (sotto allegata) conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati per il reato di cui all'art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l'incolumità delle persone che avevano accesso all'area circostante del fabbricato.
Il proprietario di un edificio pericolante o che minaccia rovina deve eseguire a propria cura e spese gli interventi di messa in sicurezza per evitare danni alle persone. Il principio si estende agli edifici in condominio oltre agli immobili indipendenti.
Prevista la violazione dell'Art. 677 del Codice Penale “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”
La Cassazione con la sentenza 25176/2021 ha respinto il ricorso e confermato la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di 2400 euro di multa per violazione dell’art. 677 del Codice penale (“Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”).

SCIA 2
Entro il 30 giugno 2017 i Comuni e le Regioni ...
Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie
Collegati
Circolare MLLPP n. 3150 del 22 Maggio 1967
DPCM 5 dic...

D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Il testo consolidato 2018 del Decreto legislativo 6 giugno 2001 n. ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024