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Il caso preso in esame dalla suprema Corte concerne l’inadempimento nella progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento, insistente in un immobile destinato ad uso industriale, e i relativi effetti contrattuali ed extracontrattuali.
Il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un «opus», del quale sia necessario il rifacimento «ex novo», afferma dalla Corte di cassazione, consiste nei costi sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d’arte”.

Circolare CNI n. 687 del 15 gennaio 2021
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