Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523

Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 / Testo unico sulle opere idrauliche
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
(GU n.234 del 07.10.1904)
Entrata i...
Il Documento allegato intende chiarire, con estratti di giurisprudenza, l'individuazione corretta di tettoie, pergolati, pergotende, gazebo e tende e del relativo titolo autorizzativo.
Spesso per caratteristiche, dimensioni e materiali utilizzati, non si riesce a determinare la differenza tra le varie tipologie di schermature e coperture e quindi non sempre è facile individuare con esattezza i titoli abilitativi necessari per realizzare.
E' opportuno ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, nella giurisprudenza l'elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere è il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente.
Infatti nella giurisprudenza tende a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera.
Con la sentenza n.5008/2018 pubblicata il 22 agosto, la quarta sezione del Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio, va ricordato le definizioni più volte ribadite.
Si veda ad esempio la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 in riferimento alla natura delle opere realizzate, tratteggiando le varie fattispecie di pergolato, tettoia, gazebo, veranda e pergotenda.
Pergolato
Costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Gazebo
Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Con la sentenza 556/2018 il Tar Toscana ha affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.
Veranda
Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
A tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A):
In proposito si deve ricordare che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».
7.1- La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
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Pergotenda - E’ qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777)
Tenda
In qualche caso i giudici hanno dovuto spiegare la differenza tra tenda e pergolato. Per il Tar Toscana (sentenza 486/2018), la tenda, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l’installazione, serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino. L’installazione delle tende rientra sempre tra gli interventi di edilizia libera. Cosa che invece non può dirsi dei pergolati, per i quali vanno valutate dimensioni e tempi di utilizzo
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