II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavori Pubblici N 6736-61-A1 del 19 luglio 1967 avente ad oggetto il Controllo delle Condizioni di Stabilita delle opere d'arte stradali (di seguito: Circolare);
CONSIDERATO
- che la Circolare pone a carico dei gestori stradali ed autostradali l'onere di procedere ad un accertamento periodico delle condizioni di stabilita delle strutture ed in particolare di quelle portanti ed assicurare il controllo dello stato di conservazione ai fini del mantenimento in efficienza delle stesse e delle parti accessorie;
- che ai sensi della Circolare la vigilanza deve essere esercitata dai dipendenti e dai funzionari dei soggetti gestori con periodicità opportunamente rapportata al grado tecnico dell'accertamento;
- che in particolare , per le infrastrutture gestite, e prevista una ispezione almeno trimestrale dei manufatti per accertare lo stato di consistenza e di conservazione nonchè un esame generale e completo dei manufatti più importanti almeno una volta all' anno;
- che per l' espletamento delle attività di ispezione la Circolare prevede un esame di superficie delle strutture visibili tendente ad accertare ogni fatto nuovo, l' insorgere di eventuali anomalie esterne, come lesioni, crepe, fessurazioni rigonfiamenti dei parametri esterni, distacchi, cedimenti o movimenti;
- che il progresso tecnologico intervenuto dalla data di emanaz1one della Circolare consente di indagare lo stato delle infrastrutture con sistemi di rilevazione strumentali ad alta resa quali, a titolo esemplificativo georadar, laser-scan, ultrasuoni, indagini sismiche...;
- che gli attuali sistemi di rilevazione strumentale, opportunamente validati da Enti Universitari e di ricerca, possono costituire un idoneo strumento di indagine in considerazione delle molteplici informazioni restituite e dei limitati tempi d' esecuzione;
- che suddetti sistemi di rilevazione strumentale non risultano sostitutivi rispetto alle ulteriori indagini manuali contemplate dalla Circolare che risultano quindi integralmente confermate;
- che nello specifico i sistemi di rilevazione strumentale, comportando un limitato ingombro del corpo autostradale, possono costituire una utile modalità ispettiva nei casi in cui la limitazione del corpo autostradale produce condizioni di rischio alla circolazione.
- che i sistemi di rilevazione strumentale, individuati a seconda delle specifiche circostanze, possono costituire un utile modalità di rilevazione sulla sussistenza o meno di rischi imminenti connessi alla struttura stradale, tali da costituire un valido ausilio per la gestione del transito nelle more del perfezionamento del complesso delle verifiche contemplate dalla Circolare.
TENUTO CONTO
- dell'esigenza di procedere ad un aggiornamento della Circolare sulla base delle modalità di indagine strumentali attualmente disponibili;
- della necessita che le attività ispettive da parte dei gestori s1ano svolte considerando anche i potenziali rischi risultanti dalla limitazione alla circolazione del sedime stradale e autostradale;
DISPONE
1) Nell'esecuzione delle attività ispettive periodiche delle gallerie in gestione contemplate dalla Circolare in riferimento, gli operatori stradali e autostradali possono avvalersi delle modalità di indagini strumentali attualmente disponibili rappresentate a titolo esemplificativo da georadar, laser-scan, ultrasuoni, indagini sismiche, indagini endoscopiche ...;
2) La valenza delle modalità d'indagine strumentale deve in ogni caso essere riscontrata preventivamente, sulla base di una metodologia di ricerca consolidata, da Istituti Universitari riconosciuti dal sistema Italiano.
3) Le modalità di indagine di cui al punto 1 non risultano in alcun modo sostitutive degli oneri di verifica contemplati dalla Circolare in riferimento che risultano integralmente confermati.
4) Nella individuazione delle modalità di indagine delle gallerie gestite, e della contestuale scelta in ordine all'adozione di sistemi di rilevazione strumentali, gli operatori sono tenuti anche a considerare i rischi gravanti sulla circolazione, derivanti dall'ingombro del corpo stradale e dai tempi d'esecuzione delle verifiche.
5) Ai fini di un'ottimale gestione del traffico e del rischio alla circolazione derivante da situazioni di congestione il Prefetto sentite le Amministrazioni statali e Enti competenti, la polizia Stradale, gli Uffici della Protezione Civile Regionale, gli Enti territoriali unitamente ai gestori, può attivare un Tavolo di coordinamento con il quale avviare un costante monitoraggio dei fattori critici; programmare una costante informazione agli utenti sul traffico e sulle vie stradali alternative e per individuare ogni ulteriore misura volta al superamento delle criticità riscontrate e garantire l' espletamento dei servizi emergenziali sulle reti stradali e autostradali interessate.