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D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 461

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D Lgs  29 ottobre 1999 n  461

D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 461 / Consolidato 2024

Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(GU n.288 del 09-12-1999)

Entrata in vigore del decreto: 24-12-1999

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 98 Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

...

Allegati

Rete autostradale di interesse nazionale
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Marche
Toscana
Umbria
Lazio
Campania
Abruzzo
Molise
Basilicata
Calabria
Puglia
Sicilia
Rete stradale di interesse nazionale
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Campania
Molise
Calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna

_______

In allegato testi consolidati con le modifiche apportate dagli atti:

28/09/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001, (in G.U. 28/09/2001, n.226)

04/05/2004
DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111 (in G.U. 04/05/2004, n.103)

12/01/2009
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2009, (in G.U. 12/01/2009, n.8)

29/07/2010
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in SO n.171, relativo alla G.U. 29/07/2010, n.175)

13/09/2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2010, (in G.U. 13/09/2010, n.214)

03/07/2017
DECRETO 13 giugno 2017, (in G.U. 03/07/2017, n.153)

28/04/2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2018, (in SO n.20, relativo alla G.U. 28/04/2018, n.98)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1)

28/01/2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019, (in G.U. 28/01/2020, n.22)

28/01/2020 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019, (in G.U. 28/01/2020, n.22) - Consolidato 2020

05/08/2022
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2022 (in G.U. 05/08/2022, n.182) - Consolidato 2024

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 98 Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

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