Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 49.771
// Documenti scaricati n: 43.261.205
// Newsletter n: 4877

Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative

Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 4859 del 29 Ottobre 2026  
Salve Visitatore

 

Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative

Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative

ID 27382 | 28 Ottobre 2026 / Allegato

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative.
_________

La Direzione Centrale del Coordinamento Giuridico dell'INL ha fornito - con nota prot. DCGIURICA n. 2377 del 27 ottobre 2026 - indicazioni operative su “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro"  al fine di assicurare uniformità di comportamento, dando istruzioni al personale ispettivo per le attività di accertamento degli obblighi formativi dei datori di lavoro.
_________

L’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l’avvio della formazione.

Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni.

Tanto premesso, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 11396 del 27/10/2026, al fine di fornire indicazioni operative al personale ispettivo e assicurare uniformità di comportamento, si rappresenta quanto segue.

In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria).

La circolare n. 3/2021, nel paragrafo “Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione”, stabiliva che “con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza”, fornendo indicazioni sulle procedure da seguire ai fini della revoca del provvedimento di sospensione in presenza di lavoratori “a nero”. 

In particolare, la circolare, con riferimento alla disposizione transitoria sopra citata, riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”.

Alla luce di quanto esposto, il contenuto della circolare n. 3/2021 si deve intendere attualizzato nei seguenti termini, con riferimento alla revoca della sospensione e alla conseguente prescrizione: 

- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile; 
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, deve fissare, “per la regolarizzazione”, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.

Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.

Settore turistico

L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. 198/2025, ha introdotto misure relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i cui all’art. 5 legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nello specifico, la disposizione suddetta prevede che, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

La norma sopra citata costituisce una deroga, applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati, a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008 all’art. 37, comma 4, lett. a), secondo cui, si ribadisce, la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

La norma generale qualifica la formazione e l’addestramento specifico come attività propedeutiche all’impiego del lavoratore. La deroga in esame riguarda, invece, esclusivamente la conclusione di tali attività, prevedendo, per i soli settori produttivi indicati, il termine entro il quale esse devono essere completate.

Ne consegue che l’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025 non esonera i datori di lavoro, né gli utilizzatori, delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ossia in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, ma consente che la formazione e l’addestramento specifico, ove previsto, siano completati entro 30 giorni.

Il lavoratore, dunque, può essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo previsto per tale figura dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione del 17 aprile 2025, n. 59/CSR (Formazione generale e Formazione specifica).
...
segue allegato




Info / download





Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025
Circolare INL n. 3 del 9 novembre 2021
D.L.gs. 19 dicembre 1994 n. 758
Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159



Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024