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Orientamenti CE rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e dei mezzi di trasporto leggeri / 22 Ottobre 2026
ID 4847
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| Newsletter n. 4780 del 22 Ottobre 2026 | ||
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Orientamenti CE rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e dei mezzi di trasporto leggeri / 22 Ottobre 2026 ID 27348 | 22 Ottobre 2026 / Allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti della Commissione per facilitare l’applicazione armonizzata delle disposizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui al regolamento (UE) 2023/1542 C/2026/5032 GU C/2026/5531 del 22.10.2026 I presenti orientamenti mirano a facilitare l’applicazione armonizzata delle disposizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui al regolamento (UE) 2023/1542, entrato in vigore il 17 agosto 2023. A seguito del primo invito a presentare candidature di cui alla sezione 3, gli orientamenti sono stati aggiornati nella primavera del 2026. L’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1542 si applica dal 18 febbraio 2027 e contiene gli obblighi in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri che le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato prodotti che le incorporano devono rispettare. Dato che le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri possono essere presenti in un’ampia gamma di prodotti, la presente comunicazione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1542, intende precisare il contesto e apportare elementi tecnici aggiuntivi per favorire l’applicazione armonizzata delle norme in materia di rimovibilità e sostituibilità stabilite nel suddetto articolo. Essa tiene in debito conto le discussioni al riguardo con gli Stati membri e i portatori di interessi. Gli esempi riportati nel presente documento non sono esaustivi e sono meramente illustrativi del modo in cui interpretare determinati requisiti di cui all’articolo 11. Il contenuto, compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione del diritto dell’Unione europea è, in ultima analisi, prerogativa della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono considerate rimovibili quando possono essere estratte in modo sicuro dall’utilizzatore finale o da un professionista indipendente, con l’ausilio di strumenti o meno, senza causare danni alla batteria né al dispositivo. Per sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri si intende invece la possibilità di rimuoverle e sostituirle con un’altra batteria senza danneggiare o distruggere la batteria stessa o il dispositivo in cui essa è incorporata. Ciò consente di continuare a usare il dispositivo senza comprometterne il funzionamento, le prestazioni o la sicurezza. L’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili da parte dell’utilizzatore finale si applica alle batterie nel loro insieme e non ai singoli elementi. L’utilizzatore finale dovrebbe essere una persona che ha raggiunto la maggiore età, senza alcuna esperienza specifica di rimozione o sostituzione di batterie né qualifiche correlate. Nel caso delle batterie portatili è opportuno ricordare che i paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 11 si applicano solo ai prodotti immessi sul mercato che incorporano batterie portatili. In alcuni casi, quando la funzione principale del prodotto è erogare energia elettrica ad altri prodotti, si può ritenere che il prodotto stesso costituisca una batteria portatile, ad esempio le batterie esterne ricaricabili, le custodie di ricarica per i prodotti indossabili (come gli apparecchi acustici o gli auricolari) o gli avviatori per batterie di veicoli, il che significa che l’articolo 11 non sarebbe comunque applicabile. Nel caso delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, l’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 5, relativo alla rimovibilità e alla sostituibilità da parte di professionisti indipendenti si applica anche a livello degli elementi della batteria. La sezione 3 dei presenti orientamenti approfondisce il concetto di «professionisti indipendenti». Quando per rimuovere e sostituire le batterie per mezzi di trasporto leggeri servono strumenti diversi da quelli disponibili in commercio, i professionisti indipendenti dovrebbero poterli ottenere a un prezzo ragionevole e non discriminatorio. Questo fattore non dovrebbe scoraggiare l’accesso a tali strumenti, impedendo in tal modo la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie. Una volta rimosse le batterie, è importante occuparsi dei pericoli associati ai relativi rifiuti. Le informazioni fornite all’utilizzatore dovrebbero includere indicazioni chiare sulle fasi successive per garantire che i rifiuti di batterie non siano eliminati insieme ad altri rifiuti, in particolare a quelli urbani. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sul modo corretto di manipolare, imballare, stoccare e trasportare i rifiuti di batterie verso un punto per la raccolta differenziata o un impianto di trattamento. Le batterie portatili al litio di piccole dimensioni in determinate categorie di prodotti, come i biglietti di auguri, i tessuti intelligenti, i dispositivi indossabili e le sigarette elettroniche, possono causare incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti se sono gettate insieme a tali prodotti. È importante che le batterie portatili possano essere rimosse e sostituite dall’utilizzatore finale o, in caso si applichi una delle deroghe previste dall’articolo 11, paragrafo 2, da professionisti indipendenti. A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1542, una batteria portatile è considerata facilmente rimovibile dall’utilizzatore finale se può essere rimossa da un prodotto mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio, senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto, attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio del prodotto. [...] Segue in allegato INDICE 1. INTRODUZIONE 2. CONSIDERAZIONI GENERALI 3. RIMOVIBILITÀ E SOSTITUIBILITÀ DA PARTE DI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI 4. DEROGHE TOTALI AGLI OBBLIGHI GENERALI IN MATERIA DI RIMOVIBILITÀ E SOSTITUIBILITÀ DA PARTE DELL’UTILIZZATORE FINALE 5. ALTRE CONSIDERAZIONI [...] Segue in allegato
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