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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3 del 24 Settembre 2026
ID 4599
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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 4532 del 02 Ottobre 2026 | ||
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3 del 24 Settembre 2026 ID 27201 | 01.10.2026 / In allegato Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare: - che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche; Nuovo Interpello del 24 Settembre 2026 (n. 3/2026): 24.09.2026 - n. 3/2026 - Destinatario: L’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Applicazione normativa in materia di videoterminalisti per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI L’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173 decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche» e (…) «se agli Agenti di Stazione che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore. Di contro, chiediamo di evidenziare quale sia l’altezza ritenuta “accettabile” dalla Commissione per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie». Al riguardo, premesso che: - l’articolo 62 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, dispone che “(…) si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”; Tanto premesso, si rappresenta che, ai sensi del citato articolo 173, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. Pertanto, ove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.
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