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Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 / Criteri e requisiti iscrizione all’Albo categoria 1 per centri di raccolta
ID 4428
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| Appunti Ambiente | ||
| Newsletter n. 4361 del 17 Settembre 2026 | ||
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Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 / Criteri e requisiti iscrizione all’Albo categoria 1 per centri di raccolta ID 27115 | 17 Settembre 2026 / Allegato Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 La Delibera allinea ed aggiorna i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attivita’ di gestione dei centri di raccolta a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, con particolare riferimento alla qualificazione e formazione del personale addetto al centro di raccolta. Entrata in vigore: 7 Settembre 2026 Articolo 1 (requisiti per l’iscrizione) 1. I soggetti che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta devono: a) dimostrare i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120; 2. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e). Articolo 2 (garanzie finanziarie) 1. L'iscrizione di cui all’articolo 1 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per i soli rifiuti urbani pericolosi e secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999. Articolo 3 (disposizioni transitorie) 1. Le iscrizioni nella categoria 1, sottocategoria gestione centri di raccolta, effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande d’iscrizione o di rinnovo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni. 2. Le imprese già iscritte provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad aggiornare la formazione degli addetti impiegati al centro di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026. Tale corso è valido ai fini della dimostrazione della formazione di aggiornamento necessaria per il rinnovo dell’iscrizione. Articolo 4 (entrata in vigore) 1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. [...] Segue in allegato Collegati |
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