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Sicurezza Presse piegatrici | ISO 6909:2026 / Rev. 0.0 Settembre 2026

Sicurezza Presse piegatrici | ISO 6909:2026 / Rev. 0.0 Settembre 2026
 
Appunti macchine
  Newsletter n. 4351 del 17 Settembre 2026  
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Sicurezza Presse piegatrici | ISO 6909:2026

Sicurezza Presse piegatrici | ISO 6909:2026 / Rev. 0.0 Settembre 2026

ID 27065 | 16 Settembre 2026 / Documento completo in approfondimento

Documento di approfondimento basato sulla norma EN ISO 6909:2026. La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le relative misure da adottare da parte delle persone che progettano, fabbricano e forniscono presse piegatrici destinate alla lavorazione a freddo dei metalli o di materiali in parte costituiti da metalli a freddo, ma che possono essere utilizzate allo stesso modo per la lavorazione di altri materiali in foglio o lastra (ad es. cartone, plastica, gomma, cuoio).

La progettazione di una macchina comprende lo studio della macchina stessa, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita previste dalla ISO 12100:2010, punto 5.4, e la redazione delle istruzioni relative a tutte le suddette fasi.
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Armonizzazione

Con Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione del 4 settembre 2026 che modifica e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, in GU L 2026/2015 del 07.09.2026 la norma EN ISO 6909:2026 è armonizzata alla direttiva 2006/42/CE sulle macchine.
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Il presente documento si applica alle seguenti tipologie di macchine (dettaglio in Allegato J):

- presse piegatrici idrauliche;
- presse piegatrici idrauliche a servomotore;
- presse piegatrici a vite a servomotore;
- presse piegatrici a cinghia/molla a servomotore.
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Allegato J (informativo)
Tecnologie delle presse piegatrici

Le tecnologie applicate alle funzioni principali di una pressa piegatrice e progettate in base ai quattro diversi tipi di presse piegatrici sono riportate nella Tabella J.1.

Tabella J.1 - Tecnologie delle presse piegatrici

Tabella J.1 - Tecnologie delle presse piegatrici

I requisiti previsti nel presente documento tengono conto dell'uso previsto, come definito nella ISO 12100:2010, punto 3.23, e dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, come definito nella ISO 12100:2010, punto 3.24. Il presente documento presuppone l'accesso alla pressa piegatrice da tutte le direzioni, tratta tutti i pericoli significativi durante le diverse fasi del ciclo di vita della macchina descritte al Punto 4 e specifica le misure di sicurezza sia per l'operatore sia per le altre persone esposte.

Il presente documento può essere utilizzato anche come guida per la progettazione di presse piegatrici destinate a essere integrate in un sistema di fabbricazione.

Il presente documento tratta tutti i pericoli, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi significativi relativi alle presse piegatrici e ai dispositivi ausiliari quando tali macchine sono utilizzate conformemente all'uso previsto e nelle condizioni di uso scorretto ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante.

Il presente documento non si applica alle presse piegatrici che trasmettono l'energia per azionare il movimento della traversa tramite mezzi pneumatici o innesto meccanico, né alle presse piegatrici che utilizzano una combinazione di tecnologie (ad es. pressa piegatrice combinata idraulica e a vite a servomotore o combinata idraulica a servomotore e a vite a servomotore).

Il presente documento non si applica alle macchine la cui funzione principale per cui sono state progettate sia:

a) la piegatura di lamiere mediante azione rotatoria;
b) la curvatura di tubi e profilati mediante azione rotatoria;
c) la calandratura.

Il presente documento non tratta i pericoli relativi all'uso delle presse piegatrici in atmosfere esplosive. Il presente documento non è applicabile alle presse piegatrici fabbricate prima della data della sua pubblicazione.

Il presente documento non tratta gli aspetti di sicurezza delle attrezzature per il caricamento e lo scaricamento automatico dei pezzi, se presenti. Una guida su come tenere conto delle attrezzature supplementari di caricamento e scaricamento automatico è fornita nella norma ISO 11161:2007.

[...]

Allegato ZB (informativo) Rapporto tra la presente norma europea e i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2023/1230 che si intende coprire

La presente norma europea è stata elaborata nell'ambito della richiesta di normazione della Commissione C(2025)129 final (Decisione di esecuzione della Commissione del 20 gennaio 2025) rivolta al Comitato Europeo di Normazione (CEN) e al Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica (CENELEC) relativa alle macchine, a supporto del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (M/605), al fine di fornire un mezzo volontario per conformarsi ai requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine (GU L 165 del 29.6.2023).

Una volta pubblicata la presente norma nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi di tale Regolamento, la conformità alle clausole normative della presente norma riportate nella Tabella ZB.1 conferisce, entro i limiti del campo di applicazione della norma stessa, la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di tale Regolamento e alle relative normative EFTA previste.

Tabella ZB.1 - Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato III del Regolamento (UE) 2023/1230

Tabella ZB.1
Tabella ZB.1

[...]

EN ISO 6909:2026
Macchine utensili - Sicurezza - Presse piegatrici

Estratto

Traduzione IT non ufficiale
_________

Requisiti di sicurezza e/o misure di protezione

I metodi o le misure da attuare per eliminare i pericoli significativi o ridurne i rischi associati sono dettagliati nel presente punto secondo le seguenti modalità:

- protezione dai pericoli meccanici;
- considerazione della progettazione di base e di altri pericoli meccanici.

Protezione dai pericoli meccanici

Descrizione della protezione dell'accesso alle parti mobili

Le zone di pericolo principali sulle presse piegatrici sono rappresentate dagli utensili, dalla relativa area di lavoro e dai dispositivi ausiliari di carico e scarico che costituiscono parte integrante della macchina. Devono essere adottate misure preventive per far fronte ai relativi pericoli.

Le misure di protezione descritte nella ISO 12100:2010, 6.3, idonee alla protezione di qualsiasi operatore nell'area degli utensili, sono elencate al punto 5.2.1. I progettisti, i fabbricanti e i fornitori devono selezionare le misure di protezione che riducano i rischi per quanto possibile, considerando i pericoli significativi e la modalità di produzione.

La combinazione selezionata di misure di protezione deve tutelare tutte le persone esposte, ovvero coloro che possono accedere alla zona di pericolo durante le attività di funzionamento, attrezzaggio, manutenzione, pulizia e ispezione.

L'accesso alla zona o alle zone di pericolo deve essere impedito mediante una o una combinazione delle seguenti misure di protezione.

Ripari

I ripari devono essere conformi alla norma ISO 14120:2015. Devono essere saldamente fissati alla macchina, a un'altra struttura rigida o al pavimento. Eventuali aperture nei ripari o tra il riparo e la macchina devono soddisfare i requisiti della norma ISO 13857:2019, Tabella 4.

Ripari mobili interbloccati con o senza bloccaggio del riparo

I ripari mobili interbloccati devono essere conformi alla norma ISO 14120:2015 e devono impedire, in combinazione con i ripari fissi, l'accesso alla zona di pericolo durante qualsiasi movimento pericoloso. L'avvio del movimento pericoloso deve essere impedito fino alla chiusura del riparo. I relativi dispositivi di interblocco devono essere progettati e costruiti in conformità alla norma ISO 14119:2024 e le parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS) devono essere conformi alla Tabella 1.

I ripari mobili interbloccati senza bloccaggio del riparo devono essere posizionati in modo tale che l'operatore non abbia il tempo di raggiungere la zona di pericolo prima che qualsiasi movimento pericoloso sia cessato, in conformità alla norma ISO 13855:2024.

ESPE con utilizzo di AOPD

Barriere fotoelettriche

I dispositivi di protezione elettro-sensibili (ESPE) che utilizzano dispositivi di protezione attivi optoelettronici (AOPD) sotto forma di barriere fotoelettriche devono essere conformi a quanto segue:

a) Le barriere fotoelettriche devono essere conformi al Tipo 4 della norma IEC 61496-1:2020 e devono essere progettate e costruite in conformità alla norma IEC 61496-2:2020.

b) L'accesso alla zona di pericolo deve essere possibile esclusivamente attraverso la zona di rilevamento della barriera fotoelettrica. Protezioni supplementari devono impedire l'accesso alla zona di pericolo da qualsiasi altra direzione. Lo spazio libero tra le barre di un riparo fisso, o tra il telaio e il bordo del riparo fisso o mobile interbloccato o del singolo fascio luminoso, deve rispettare le distanze di sicurezza stabilite nella ISO 13857:2019.

c) Deve essere prevista una protezione supplementare per garantire che non sia possibile alcun movimento pericoloso quando ci si trova in posizione tra la barriera fotoelettrica e la zona di pericolo della pressa piegatrice. Lo spazio libero deve essere inferiore o uguale a 75 mm.

d) Non deve essere possibile avviare alcun movimento pericoloso mentre una qualsiasi parte del corpo interrompe la barriera fotoelettrica, tranne quando si utilizzano misure di protezione ad alternanza automatica.

e) I dispositivi di ripristino (reset) devono essere posizionati in modo da garantire una visibilità completa dell'intera zona pericolosa. Quando più di una zona pericolosa è protetta da un dispositivo di protezione, deve essere previsto un dispositivo di comando di reset per ciascun dispositivo di protezione. Si applicano i requisiti della funzione di ripristino specificati nella ISO 13849-1:2023, 5.2.2.3.

f) La funzione di oscuramento può essere integrata nella barriera fotoelettrica solo a condizione che la distanza di separazione sia tale da garantire che non sia possibile raggiungere la zona di pericolo. Non deve essere possibile per l'utilizzatore incrementare il campo di oscuramento.

La determinazione della distanza di separazione in base alla capacità di rilevamento nella zona oscurata non è richiesta se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- è oscurata una sola zona;
- la capacità di rilevamento della barriera fotoelettrica nella zona oscurata è inferiore o uguale 30 mm;
- la capacità di rilevamento nel resto dell'area è inferiore o uguale a 14 mm;
- la distanza di separazione è uguale o superiore a 150 mm;
- non vi è alcuna possibilità di avviare i cicli mediante l'uso della barriera fotoelettrica.

[...] Segue in allegato

Fonte: ISO 6909:2026

 

 

Info / download

 

 

Collegati
ISO 6909:2026
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva macchine 2006/42/CE
Linee Guida presse piegatrici idrauliche



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