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Decreto stupefacenti in ospedale: Parere favorevole CSR del 10 Settembre 2026
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| Newsletter n. 4293 del 12 Settembre 2026 | ||
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Decreto stupefacenti in ospedale: Parere favorevole CSR del 10 Settembre 2026 ID 27079 | 11 Settembre 2026 / Download Decreto in CSR - Parere CSR del 10.09.2026 Parere favorevole, nella seduta del 10 Settembre 2026, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Decreto che definisce misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità, la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente decreto definisce misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità, la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, riportati nella Tabella dei medicinali sezioni A, B, C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ad uso umano e veterinario detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. 2. Le misure sono dirette a prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dal circuito sanitario legale, assicurando la tracciabilità delle operazioni e l’individuazione delle responsabilità. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Il decreto si applica alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, agli ospedali e alle case di cura pubbliche e private prive dell'unità operativa di farmacia alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, ai servizi pubblici per le dipendenze, alle strutture penitenziarie, ai magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e alle altre strutture pubbliche o private di cui all’articolo 42 del DPR 309/90, ivi comprese le strutture veterinarie, autorizzate per l’esercizio delle professioni sanitarie che detengono o impiegano i medicinali stupefacenti o psicotropi di cui all’articolo 1, comma 1. 2. Fermo restando gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto le strutture veterinarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere, a) e b) di cui all’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003, che detengano giornalmente una quantità di confezioni di medicinali stupefacenti di cui all’art. 1, comma 1 inferiore a sette. Parere della CSR del 10 Settembre 2026 - Parere favorevole La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con la raccomandazione al Ministero della Salute a valutare ulteriormente le seguenti due proposte regionali già avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica: Articolo 15, comma 2 - Ispezioni interne e vigilanza Articolo 19, comma 4 - Disposizioni finali e tempi di adeguamento Roma, 10 settembre 2026. Collegati |
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