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Decreto Controlli PI / Testo coordinato Ed. 1.0 Agosto 2026
ID 4148
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Decreto Controlli PI / Testo coordinato Ed. 1.0 Agosto 2026 ID 26965 | Ed. 1.0 del 26 Agosto 2026 / In allegato testo coordinato Decreto 1° Settembre 2021 - Decreto Controlli PI | Testo coordinato al 26 Agosto 2026 - Decreto 1 settembre 2021 - Note esplicative VVF per la formazione, le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione e le procedure per il conseguimento della qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato (TMQ). Ed. 1.0 del 26 Agosto 2026 Il testo coordinato contiene: - Il testo consolidato del Decreto 1° settembre 2021, contenente le modifiche di cui ai: - Decreto 15 luglio 2025 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n. 190 del 18.08.2025). Entrata in vigore: 19.08.2025 - Decreto 13 settembre 2024 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.219 del 18.09.2024). Entrata in vigore: 19.09.2024 - Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023 - Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022 - Circolari VVF - Nota prot. n. 14804 del 06 ottobre 2021 Il decreto interministeriale 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori antincendio allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del citato decreto. Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (a un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Fanno eccezione le disposizioni previste all’articolo 4 (che sono riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio) la cui entrata in vigore è stata prorogata al 25 settembre 2026, così come stabilito dal D.M. 15 luglio 2025. Tecnico manutentore qualificato È una figura in possesso di adeguata formazione, conoscenze e competenze, acquisite attraverso specifici percorsi formativi teorici e pratici. L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per esercitare l’attività di manutenzione nel settore antincendio per uno (o più di uno) degli specifici Presidi antincendio che sono stati previsti dal Legislatore (i vari Presidi sono indicati rispettivamente con le sigle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.1, P8.2, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) deve sostenere un esame svolto con una apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Per tale esame, i possibili casi previsti sono di due tipi, rispettivamente: Caso 1: Esame completo, a seguito della frequenza del corso di formazione previsto dal Legislatore, svolto presso i Soggetti formatori accreditati; Caso 2: Esame ridotto, a cui possono accedere gli aspiranti tecnici manutentori antincendio che sono già in possesso, alla data del 25 settembre 2022, degli specifici requisiti richiesti dal Legislatore. Rientrano in questo caso d’esame anche i possessori della “certificazione volontaria”, ovvero nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 (per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 4 della Circolare DCPREV n. 19631 del 3/12/2024). A seguito del superamento di tale esame, con esito positivo, ottiene la qualifica di tecnico manutentore qualificato per lo specifico Presidio antincendio. I corsi di formazione e gli esami sono svolti presso le strutture (centri di formazione e sedi d’esame) dei soggetti formatori. I soggetti formatori Sono enti, organizzazioni o strutture in possesso di specifici requisiti che garantiscono la qualità e la conformità dei percorsi formativi, i cui requisiti sono identificati nella Circolare DCPREV prot. n.14804 del 6.10.2021. Quest’ultimi possono esercitare solo a seguito di accreditamento, inviando richiesta alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che, una volta verificati i requisiti rilascia apposita autorizzazione. La richiesta deve essere presentata esclusivamente per il tramite del Portale Informatico dell’Amministrazione che è presente nel sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco www.vigilfuoco.it e selezionando - nell’apposita sezione “servizi digitali” - la voce “corpo digitale-iscrizione all’elenco dei soggetti formatori”. Formato: pdf
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