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Luoghi di lavoro e barriere architettoniche / Update Rev. 2.0 Agosto 2026

Luoghi di lavoro e barriere architettoniche / Update Rev. 2.0 Agosto 2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
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 Luoghi di lavoro e barriere architettoniche

Luoghi di lavoro e barriere architettonicheRev. 2.0 Agosto 2026

ID 10078 | Rev. 2.0 del 20 Agosto 2026 / Documento allegato

Documento e riferimenti normativi sui luoghi di lavoro e lavoratori disabili. 
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Update Rev. 2.0 del 20 Agosto 2026

Inseriti riferimenti:
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- Disciplina dell'Accomodamento Ragionevole
- Figura del Disability Manager
- Cassazione Civile Sez.  Lav. n. 605 del 10 gennaio 2025
- D.P.R. 12 marzo 2026
- UNI/PdR 159:2024 Lavoro inclusivo delle persone con disabilità - Indirizzi operativi
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Inseriti testi consolidati con immagini di:
- D.P.R. 24 luglio1996 n. 503

DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236
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Ferma restando la competenza comunale in materia di barriere architettoniche, in merito ai soggetti disabili l’art. 63 del D.Lgs 81/08 stabilisce che:
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D.Lgs 81/08
...
Titolo II Luoghi di lavoro

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili;

3. l’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili;

4. la disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01.01.1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
...

Luoghi di lavoro e barriere architettoniche

La Circolare del Ministero, del Lavoro (n. 102 del 07.08.1995) precisa che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/96, L. 13/89, D.M. 236/89L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni), esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori.

Per gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere rispettate le disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I requisiti edilizi richiesti per favorire la mobilità dei lavoratori con difficoltà motorie sono quelli riportati nella legge sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; per gli edifici aperti al pubblico, in particolare, deve essere garantito il requisito dell’accessibilità.

In base a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, D.Lgs. 81/08, per i posti di lavoro riguardanti sia le attività pubbliche che private, si avrà una doppia possibilità:

- per i posti di lavoro utilizzati prima del 01.01.1993: accessibilità parziale, riguardante cioè un’area limitata all’interno della quale si svolge l’attività del disabile, per consentirne la mobilità, nonché l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale, a meno che le norme legislative e regolamentari esistenti non prevedono disposizioni più restrittive (Circ. 22/06/1989 n. 1669/UL);

per i posti di lavoro utilizzati dopo il 01/01/1993: accessibilità completa.
Quindi si ritiene opportuno che tutti i nuovi ambienti di lavoro siano realizzati garantendo in partenza l’adattabilità degli stessi in tempi successivi.

Se la struttura è aperta al pubblico, deve anche rispondere al requisito di visitabilità, intesa come un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Deve garantire l’accesso ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare (D.M. 236/89 art. 2, 3, 5.5).

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli prescritti per la nuova edificazione, salvo il caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, mentre per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. (D.M. 236/89 art. 2).

L’accessibilità consente pertanto la totale fruizione nell’immediato, mentre la adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è pertanto una accessibilità differita.

Ne consegue che, qualora sia necessario effettuare lavori di modifica gravosi o costosi (es. abbattimento di pareti, rifacimenti di impianti, ecc.), l'edificio o il singolo posto di lavoro potrebbero non configurarsi come adattabili. Devono inoltre essere accessibili gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5. (D.M. 236/89 art. 3.3 lettera c)

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a mq. 250, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, sono accessibili. (D.M. 236/89 art. 3.4 lettera e)

Nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito della adattabilità. (D.M. 236/89 art. 3.4 lettera f)

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio il requisito della accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto.

Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. (D.M. 236/89 art. 4.5).
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D.Lgs 81/08
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Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. (GU n. 145 del 23 giugno 1989 S.O. n. 47)

DM LL PP 14 giugno 1989 n  236   Tipo di prescrizioni

Schema - Accessibilità, adattabilità e visitabilità / Prescrizioni tecniche
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
(GU n.227 del 27.9.1996 - S.O. n. 160)
...

Disciplina dell'Accomodamento Ragionevole

L'art. 17 del D. Lgs. n. 62/2024 introduce nell'ordinamento italiano (inserendo l'art. 5-bis nella Legge 104/1992) la disciplina generale dell'accomodamento ragionevole, un principio che impatta direttamente sull'abbattimento delle barriere nei luoghi di lavoro.
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D. Lgs. n. 62/2024

Art. 17 Accomodamento ragionevole

1. Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole).

1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

2. L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

3. La persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.

4. La persona con disabilità e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.

5. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.

6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilità di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3.

7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilità anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5.

8. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.

9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facoltà dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.

10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.

11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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L'accomodamento ragionevole è definito come l'insieme delle modifiche e degli adattamenti necessari, pertinenti, adeguati e appropriati volti a garantire a una persona con disabilità il godimento e l'esercizio dei propri diritti su base di uguaglianza con gli altri.

I suoi pilastri normativi si basano sui seguenti punti:

- Sussidiarietà e Complementarità: Si attiva quando le norme generali sulla sicurezza o sull'accessibilità non sono sufficienti a garantire la piena inclusione del singolo individuo nel suo specifico contesto.

- Proporzionalità dell'Onere (Limite Finanziario ed Organizzativo): Gli interventi non devono imporre al soggetto obbligato (datore di lavoro o ente) un onere sproporzionato o eccessivo. Nella valutazione di questo parametro si considerano le dimensioni dell'impresa, il fatturato e l'eventuale disponibilità di contributi pubblici.

- Procedimento e Partecipazione Attiva: Il lavoratore (o il suo tutore/amministratore di sostegno) ha il diritto di fare istanza scritta proponendo già delle soluzioni. Il datore di lavoro è tenuto ad attivare un confronto partecipato; se intende negare l'adeguamento, deve rilasciare un diniego motivato.

- Tutela Anti-discriminatoria: Il rifiuto ingiustificato di concedere un accomodamento ragionevole configura una discriminazione diretta o indiretta, impugnabile per vie giudiziarie (Legge 67/2006).

Il Legame Specifico tra Accomodamento Ragionevole, Barriere Edilizie e Luoghi di Lavoro

L'intersezione tra accomodamento ragionevole, abbattimento delle barriere edilizie e normativa sui luoghi di lavoro trasforma il rispetto degli standard strutturali generici in un adeguamento su misura.

Schema - Norme Edilizia / Sicurezza e accomodamento ragionevole

Schema - Norme Edilizia / Sicurezza e accomodamento ragionevole

Le norme edilizie (D.P.R. 380/2001 o D.M. 236/1989) impongono parametri di accessibilità validi per la collettività (es. pendenza rampa < 8%, porte larghe 80 cm). Tuttavia, un ambiente edilizio a norma standard può comunque contenere barriere per un lavoratore con specifiche esigenze residue.

Esempio: Un lavoratore con una sedia a rotelle motorizzata fuori misura o con una patologia motoria complessa potrebbe non riuscire ad azionare la maniglia di una porta, sebbene posizionata all'altezza di legge. L'accomodamento ragionevole impone al datore di lavoro di automatizzare quella specifica porta o installare un sensore di presenza.

L'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 dispone che i luoghi di lavoro debbano essere strutturati tenendo conto dei lavoratori con disabilità. L'accomodamento ragionevole è lo strumento operativo con cui il datore di lavoro adempie a tale obbligo quando si presenta un caso specifico:

- Piani di evacuazione: La presenza di un lavoratore con disabilità sensoriale o motoria richiede l'adeguamento dei percorsi di esodo edilizio mediante segnalatori ottico-acustici integrati o la creazione di "spazi di calma" specificamente attrezzati con sistemi di soccorso dedicati.

- Postazione fisicamente modificata: L'adeguamento strutturale della singola stanza d'ufficio (es. modifica dell'altezza del piano di lavoro, abbassamento dei quadri elettrici, installazione di ausili domotici per l'illuminazione o la climatizzazione).

La barriera "edilizia" o "architettonica" non si abbatte solo con la muratura. Qualora un intervento edilizio sull'immobile aziendale risulti impossibile, troppo lento o costituisca un "onere sproporzionato" (ad esempio in edifici storici vincolati), l'accomodamento ragionevole impone di trovare soluzioni alternative organizzative:

- Rilocalizzazione della postazione: Spostare l'ufficio del lavoratore dal secondo piano (privo di ascensore accessibile) al piano terra.

- Lavoro agile (Smart Working): Riconoscere la possibilità di svolgere la prestazione in telelavoro o smart working per evitare il superamento quotidiano di barriere architettoniche esterne o di viaggio.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 20.08.2026 Inseriti riferimenti:
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- Disciplina dell'Accomodamento Ragionevole
- Figura del Disability Manager
- Cassazione Civile Sez.  Lav. n. 605 del 10 gennaio 2025
- D.P.R. 12 marzo 2026
- UNI/PdR 159:2024 Lavoro inclusivo delle persone con disabilità - Indirizzi operativi
Certifico Srl
1.0 06.02.2022 D.P.R. 24 luglio1996 n. 503
DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236
Certifico Srl
0.0 09.02.2020 --- Certifico Srl

 




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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
DM 14 giugno 1989 n. 236
D.P.R. n. 503 del 24/07/1996
Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Circolare 22/06/1989 n. 1669/UL
Circolare 7 agosto 1995 n. 102/1995



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