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Vademecum HSE Gruppi elettrogeni / Update Rev. 2.0 Agosto 2026
ID 4074
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| Newsletter n. 4007 del 20 Agosto 2026 | |||||||||||||||||
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ID 4348 | Update Rev. 2.0 del 19 Agosto 2026 / Vademecum completo allegato Il Documento illustra la legislazione e la normativa HSE applicabile ai Gruppi elettrogeni, dalla costruzione con la marcatura CE (Direttiva macchine, Direttiva OND, EMC, BT), all'installazione secondo il D.M. 13 Luglio 2011 RTV se l'attività soggetta a Prevenzione Incendi (Gruppo elettrogeno P. >25 Kw), norma di riferimento Safety EN ISO 8528-13:2026, emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006 TUA), UTF (D.Lgs 504/1995 TU Accise)e prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi, particolato inquinante e di omologazione (Regolamento (UE) 2016/1628). Illustrata parte della norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 8528-13:2026 in particolare per gli allegati A e B: Update Rev. 2.0 del 19 Agosto 2026 - Riferimenti UNI EN ISO 8528-13:2026 Menzioni di: CEI 64-8/5 (IEC 60364-5-55) per quanto concerne protezione Gruppi generatori di bassa tensione Il vademecum risulta essere così strutturato: Indice 1. Tipologia di gruppi elettrogeni Excursus 1. Tipologia di gruppi elettrogeni - in alternativa, ad installazione fissa con opportuni sistemi di commutazione (di riserva); In relazione alla mobilità: - trasportabili, di potenza non superiore a qualche kVA, di dimensioni contenute, possono essere spostati a mano; In relazione al tipo di generatore: - alternatore sincrono; Tipo di funzione Alimentazione ordinaria Alimentazione per i servizi di sicurezza - per i servizi di sicurezza devono essere scelte sorgenti che mantengano l’alimentazione per un intervallo di tempo adeguato. (CEI 64-8/5 art. 561.1); L’alimentazione automatica dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo entro cui diviene disponibile, come segue: - Classe 0 (di continuità): assicura la continuità dell’alimentazione; - le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere installate in modo tale che non possano essere influenzate negativamente da guasti dell’alimentazione ordinaria. (CEI 64-8/5 art. 562.1); - una sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza può essere utilizzata per altri scopi solo se: Alimentazione di riserva 2. Direttive di Prodotto EMC BT Macchine Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. (GU n. 165/1 del 29.06.2023) Entrata in vigore: 19.07.2023 Applicazione dal 20.01.2027 [42 mesi dopo la data di entrata in vigore]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: - gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20.01.2024 [6 mesi dopo la data di entrata in vigore]; UNI EN ISO 8528-13:2026 OND (Emissione acustica ambientale macchine all'aperto) - gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45 3. Prevenzione Incendi D.M. 13 Luglio 2011 Installazione D.M. 13 luglio 2011 Stato normativo Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/78 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/03 n° 12. Con la lettera circolare 28/07/90 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe. Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce delle direttive europee. Infine, tale ultimo decreto, è stato sostituito dal DM 13/07/2011, oggi in vigore, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività. Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i gruppi con potenza inferiore a 25 kW, non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista. Il D.M. 13 Luglio 2011 individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, di seguito denominati gruppi, e di unità di cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell'allegato al presente decreto, non superiore a 10.000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi(*) (*) Attività di carattere temporaneo: Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10.000 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato al D.M. 13 Luglio 2011. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III dell'allegato. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato. 3.4 Disposizioni Comuni Caratteristiche del sistema di adduzione e utilizzo del gas: Le valvole di sicurezza e/o valvole di sfiato, a corredo delle rampe gas e dei regolatori di pressione, qualora sistemate all'interno del locale di installazione, devono avere un tubo di sfogo con l'estremità posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria. Disposizione comune: Sistema di alimentazione: Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del combustibile contenuto nei suddetti serbatoi. Serbatoio incorporato: La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i 2.500 dm3 nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C, fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti; nel caso di alimentazione con combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C, la capacità del serbatoio non può eccedere i 120 dm3. Sistemi di scarico dei gas combusti Varie I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile. Installazione Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o delle unità di cogenerazione installati deve essere duplicato all'esterno, in prossimità dell'installazione, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato. Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C. a) uno per installazioni di gruppi e/o di unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva fino a 400 kW; Disposizioni comuni È consentita l'installazione di gruppi e/o di unità di cogenerazione alimentati a combustibile liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 in locali siti al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento. ... L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o delle unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze tra i gruppi e/o le unità installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unità di cogenerazione. Ai fini antincendio le distanze di cui sopra devono rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati. La EN ISO 8528-13:2016 è norma di riferimento, di tipo C, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE: UNI EN ISO 8528-13:2026 Data entrata in vigore: 09 luglio 2026 Edizione: 2a La UNI EN ISO 8528-13:2026 è una norma di tipo C secondo quanto stabilito dalla ISO 12100:2010 La norma specifica i requisiti di sicurezza per i gruppi elettrogeni alimentati da motori a combustione interna (RIC - Reciprocating Internal Combustion) fino a 1000 V in corrente alternata (CA) o 1500 V in corrente continua (CC) e tensioni superiori a 1000 V (CA) e non superiori a 36 kV, costituiti da un motore RIC, un generatore CA comprese le apparecchiature aggiuntive necessarie per il funzionamento, ad esempio quadri di comando, quadri di distribuzione, apparecchiature ausiliarie. La norma è applicabile ai gruppi elettrogeni per uso terrestre e marittimo (applicazioni domestiche, ricreative e industriali). La norma non è applicabile ai gruppi elettrogeni utilizzati a bordo di navi marittime e di unità mobili offshore, nonché su aeromobili o per la propulsione di veicoli stradali e locomotive. La norma non è applicabile ai gruppi elettrogeni e ai componenti fabbricati prima della data della sua pubblicazione. La norma non specifica i requisiti speciali necessari per il funzionamento in atmosfere potenzialmente esplosive e non è applicabile a tali ambienti. I pericoli relativi ai gruppi elettrogeni azionati da motori RIC sono identificati nel prospetto A.1. Allegato A (normativo) Elenco dei pericoli significativi Tabella A.1 - Elenco dei pericoli significativi
Impianti di produzione di energia CEI 11-20 Norma abrogata da marzo 2022 l gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali: Generatori mobili CEI 64-8/5 - Data pubblicazione 2024-07 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Questa Parte 5 “Scelta ed installazione dei componenti elettrici” della Norma CEI 64-8 fornisce le prescrizioni relative alla scelta ed alla installazione dei componenti elettrici necessari per l'attuazione delle misure di protezione trattate nella Parte 4. In particolare, sono trattate le prescrizioni riguardanti la scelta delle condutture elettriche, le loro modalità di posa e la determinazione delle loro portate, le prescrizioni riguardanti gli impianti di terra e quelle riguardanti la scelta dei dispositivi destinati alla protezione contro i contatti elettrici e contro le sovracorrenti e dei dispositivi di sezionamento e di comando. La presente Parte 5 della Norma CEI 64-8 deve essere utilizzata congiuntamente alle altre 7 Parti che la costituiscono. La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC. Questa pubblicazione è il recepimento in lingua inglese della Norma europea HD 384.5.537 S2:1998 come Norma nazionale italiana. Data pubblicazione: Luglio 2024 Inizio validità: 1° Novembre 2024 7. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. (GU L 252/53 del 16.9.2016) 8. Autorizzazioni emissioni in atmosfera D.Lgs 152/06 (parte quinta) D.Lgs 152/06 Testo Unico ambiente PARTE QUINTA Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera TITOLO I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita' Art. 272 comma 1 (impianti e attivita' in deroga) 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorieproduttive. Allegato IV alla Parte quinta Parte I Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1 [...] bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono stateespletate. ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1MW. gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 9. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (GU n. 279 del 29 novembre 1995) Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. [T.U. Accise] Art. 52. (Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97). (Oggetto dell'imposizione). 1. L'energia elettrica (codice N. 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; 12. Gruppi elettrgeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione Per i Gruppi elettrgeni P ≤ 25 kW vedasi Documento: Indice Matrice revisioni
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