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Miscelazione dei rifiuti / Doc. Aggiornamento Rev. 1.0 Agosto 2026
ID 4057
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Miscelazione dei rifiuti / Doc. Aggiornamento Rev. 1.0 Agosto 2026 ID 11640 | Update Rev. 1.0 del 18 Agosto 2026 / Documento completo in allegato L'art. 187, comma 1 d.lgs 152/06, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L’ art. 187 inoltre, prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, alle condizioni elencate al comma 2. Con Legge 221/2015, art. 49 comma 1, è stato aggiunto all’art. 187 il comma 3-bis, che recita che le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. Con Sentenza n. 75 del 12.04.2017, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 3-bis del d.lgs 152/06 sulla miscelazione di rifiuti, ai sensi del quale le miscelazioni non espressamente vietate (vale a dire quelle tra rifiuti non pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità) non dovevano essere sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da impianti autorizzati, non potevano essere sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste per legge. La Corte Costituzionale ha rilevato un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello specifico, ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzato. Update Rev. 1.0 del 18 Agosto 2026 Aggiornamento riferimenti normativi / Prassi: - Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries” (ottobre 2018) Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono così classificate: - l'operazione di miscelazione deve essere individuata con R12 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a recupero; Ove non diversamente consentito, alle miscele ottenute dalle operazioni di cui sopra devono essere attribuiti codici CER della famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti…). Qualora tra i rifiuti da miscelare vi sia anche un solo rifiuto pericoloso il CER da attribuire alla miscela deve essere pericoloso. Deve essere tenuto un registro sul quale sono registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13), e la precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per l’operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l’operazione di miscelazione R12). Le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere destinati ad operazioni da R1 a R11, qualora provenienti da operazione R12, ovvero ad operazioni da D1 a D12, qualora provenienti da operazione D13. Articolo 187 D.lgs 152/2006 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. (N) (N) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l’illegittimità' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo). Miscelazione (art. 187 del d.lgs. 152/2006) L’articolo 187 del D. Lgs 152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione rientra, ai sensi del medesimo articolo, anche la diluzione. Lo stesso articolo stabilisce che, in deroga alle suddette disposizioni, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolo, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D. Lgs 152/2006 a condizione che: “a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; Il comma 5-ter dell’articolo 184 del D. Lgs 152/2006 prescrive quanto segue: “la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”. Tale disposizione sembra, quindi, indicare che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione, ossia dei limiti individuati dall’allegato I alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 per l’attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo. Anche il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2003 fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica. Il documento “Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries” (ottobre 2018), stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti e, inoltre, deve garantire un flusso omogeneo e stabile di rifiuti da sottoporre a trattamento. Il Bref WT Document individua poi allo specifico paragrafo “Blending and mixing” (paragrafo 2.1.4) i seguenti principi generali, da tradurre in procedure autorizzative e criteri operativi come di seguito: - deve essere evitata la miscelazione tra loro di sostanze che possono dare origine ad una forte reazione (sviluppo di calore, fuoco, formazione di gas) o di sostanze esplosive […] devono, pertanto, essere evitati rischi per la salute umana e per l’ambiente. Per ciascuna tipologia di rifiuto e per qualsiasi scopo dovranno essere effettuati, preliminarmente a qualunque operazione di miscelazione (sia di rifiuti liquidi che di rifiuti solidi), opportuni test di compatibilità; (sezione 2.3.2.8). Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (sezione 2.3.2.5). La miscelazione di rifiuti deve essere evitata qualora la stessa comporti l’applicazione di un successivo trattamento avente un livello qualitativo inferiore rispetto al migliore livello di trattamento che potrebbe essere garantito per i rifiuti non miscelati. Inoltre, la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, né condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto. A titolo esemplificativo, se lo standard minimo per il trattamento di un determinato flusso di rifiuti è rappresentato dal recupero (ovvero qualora i rifiuti possano essere oggettivamente avviati a recupero) la miscelazione degli stessi con altri rifiuti, al fine di renderne attuabile lo smaltimento, non è da ritenersi accettabile. Ad esempio, non è consentita la miscelazione di rifiuti liquidi o di rifiuti sanitari con altri rifiuti solo al fine di renderne attuabile lo smaltimento in discarica. Analogamente la miscelazione di un rifiuto contenente uno o più inquinanti organici persistenti (POP, Persistant Organic Pollutants) con altri rifiuti, finalizzata a ridurre la concentrazione dei POP non può essere consentita, in quanto da ritenersi non ambientalmente accettabile. La miscelazione di rifiuti non deve comportare la diffusione indesiderata di sostanze pericolose nell’ambiente. […] I potenziali impatti negativi del trattamento dovrebbero, quindi, essere sempre attentamente confrontati con gli effetti sull’ambiente potenzialmente associati a procedure gestionali di altro tipo […]. [...] La miscelazione è il trattamento di gestione rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità, finalizzata all’ottimizzazione del trasporto presso altri impianti /installazioni. E’ inclusa la commistione di rifiuti con sostanze o materiali. Figura 1 - Miscelazione di rifiuti [...] E’ vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, ovvero a reazioni esotermiche e di polimerizzazione. La miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti. E’ importante sottolineare che la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. Art. 184, comma 5-ter del D. Lgs 152/2006 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03 s.m.i.. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui i rifiuti originari posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale condizione dovrà essere accertata nella caratterizzazione di base di cui all’art. 2 del D.M. 27/09/2010. Su apposito registro di miscelazione devono essere annotate le tipologie (CER e, per i rifiuti pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all’allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti miscelati ed il CER attribuito alla miscela risultante. Per ogni operazione di miscelazione deve essere compilata la scheda di miscelazione. Ogni miscela ottenuta deve essere annotata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata. Rifiuto pericoloso Definizione art. 183 D. Lgs 152/2006 b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. Tabella 1 – Caratteristiche di pericolo Compatibilità caratteristiche di pericolo (HP) Tabella 2 – Compatibilità Caratteristiche di pericolo Miscelazione in deroga Miscelazione in deroga: la miscelazione vietata dal comma 1 ma autorizzabile, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in deroga al divieto; consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti HP tra loro (anche se posseggono medesimo CER) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; inclusa la miscelazione con materie prime/sostanze. Figura 2 - Miscelazione in deroga Miscelazione non in deroga Miscelazione non in deroga: la miscelazione non vietata dal comma 1 che consiste nella miscelazione tra rifiuti non pericolosi, con differente CER, tra loro, e nella miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con differente CER e medesime HP. Figura 3 - Miscelazione non in deroga [...] Miscelazione degli oli usati L’art. 216-bis, comma 2, D. Lgs 152/2006 dispone che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”. Pertanto, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo HP, stabilito dall’art. 187, comma 1, D. Lgs 152/2006, tale norma rende possibile miscelare fra di loro oli esausti aventi caratteristiche HP differenti. Le attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto di tali rifiuti, peraltro, devono essere effettuate in modo da tenere costantemente separate – per quanto tecnicamente possibile – tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 179, a processi di trattamento diversi fra loro. Viene fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. La norma di cui all’art. 216-bis, D. Lgs 152/2006, impone: - innanzitutto, la miscelazione dovrà essere realizzata in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, innanzitutto, alla rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento; Sanzioni Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto vietato di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. a) lettera abrogata dal Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116; b) lettera abrogata dal Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1 -bis , consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. Comma abrogato dal Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116 (GU n.183 del 08.08.2025) 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29- quattuordecies , comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis , consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis , lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. [...] ...Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2026 Matrice Revisioni
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