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I responsabili per l’uso dell’energia in Italia / Anno 2025 (Fire Giugno 2026)

I responsabili per l’uso dell’energia in Italia / Anno 2025 (Fire Giugno 2026)
 
Appunti Ambiente
  Newsletter n. 3982 del 18 Agosto 2026  
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I responsabili per l’uso dell’energia in Italia / Anno 2025

I responsabili per l’uso dell’energia in Italia / Anno 2025 (Fire 06.2026)

ID 5954 | Elenco aggiornato 31 dicembre 2025

Elenco dei nominativi in base alla Legge 10/91.

Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021

Anno 2020

Anno 2018

Anno 2017
Anno 2016

L’elenco contiene i nominativi dei soggetti obbligati e non obbligati alla nomina del tecnico per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager) che hanno effettivamente proceduto all’invio della comunicazione entro le scadenze previste, con i dati dei rispettivi energy manager nominati, e che hanno acconsentito alla pubblicazione dei dati.

Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 sono obbligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto energy manager:

- i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;

- i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplicativa, precisa che sono soggetti obbligati tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:

- le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
- le persone giuridiche (es. associazioni, fondazioni, società per azioni ecc.);
- enti pubblici anche non economici (es. Comuni, Province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l’edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
- altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società semplici, irregolari o di fatto, comprensori, consorzi, ecc.).

Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.

L’adempimento all’obbligo di nomina va espletato entro il 30 aprile di ogni anno.
________

Legge 9 gennaio 1991 n.10
...

Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
________



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Rapporto 2021 sugli energy manager in Italia
Rapporto 2020 sugli energy manager in Italia
Rapporto 2019 sugli energy manager in Italia
Rapporto 2018 sugli energy manager in Italia
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Circolare MiSE del 18 dicembre 2014
Energy manager: obbligo comunicazione entro il 30 Aprile



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