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EN 12096:2026 / Dichiarazione e verifica dei valori di emissione di vibrazioni macchine

EN 12096:2026 / Dichiarazione e verifica dei valori di emissione di vibrazioni macchine
 
Appunti Normazione
  Newsletter n. 3927 del 12 Agosto 2026  
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EN 12096:2026

EN 12096:2026 / Dichiarazione e verifica dei valori di emissione di vibrazioni macchine (1a norma di riferimento per il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230)

ID 26890 | 12 Agosto 2026 / Preview allegata

EN 12096:2026
Vibrazioni meccaniche - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione di vibrazioni

In vigore dal 03 Agosto 2026.

Il presente documento specifica i requisiti per la dichiarazione e la verifica dei valori di emissione di vibrazioni continue e ripetute dovute a urti. È applicabile ai valori di vibrazione mano-braccio e corpo intero ottenuti mediante misurazioni conformi alle norme di tipo B e tipo C per macchinari portatili, manuali e mobili.

Il presente documento:

- fornisce indicazioni sulla dichiarazione dei valori di emissione di vibrazioni;
- descrive le informazioni relative alle vibrazioni e al prodotto da includere nelle istruzioni per l'uso fornite con il macchinario; e
- specifica il metodo per la verifica dei valori di emissione di vibrazioni dichiarati nelle istruzioni per l'uso del macchinario.
_________

NOTA: Il presente documento si applica alle macchine conformi al Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 Allegato III Parte B 2.2.1.1 e 3.6.3.1.

2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE E DI PRODOTTI CORRELATI

2.2. MACCHINE O PRODOTTI CORRELATI PORTATILI TENUTI O CONDOTTI A MANO

2.2.1.1. Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti relative alle vibrazioni, espresse come accelerazione (m/s2) e trasmesse da macchine o prodotti correlati portatili tenuti o condotti a mano:

a) il valore totale delle vibrazioni continue a cui è sottoposto il sistema mano- braccio;
b) il valore medio dell'ampiezza di picco dell'accelerazione ottenuto da vibrazioni da urti ripetuti, cui è sottoposto il sistema mano-braccio;
c) l'incertezza di entrambe le misurazioni.

I valori di cui al primo comma devono essere quelli misurati effettivamente per la macchina o il prodotto correlato in questione oppure quelli stabiliti in base a misure relative a una macchina o un prodotto correlato tecnicamente comparabili, rappresentativi dello stato dell'arte.

Qualora non possano essere applicate le norme armonizzate o le specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato per la macchina o al prodotto correlato.

Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata.
...

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE O DEI PRODOTTI CORRELATI

3.6. INFORMAZIONI E INDICAZIONI

3.6.3.1. Vibrazioni

Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti relative alle vibrazioni, espresse come accelerazione (m/s2), trasmesse dalla macchina o dai prodotti correlati al sistema mano-braccio o a tutto il corpo:

a) il valore totale delle vibrazioni continue a cui è sottoposto il sistema mano- braccio;

b) il valore medio dell'ampiezza di picco dell'accelerazione ottenuto da vibrazioni da urti ripetuti, cui è sottoposto il sistema mano-braccio;

c) il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione ponderata cui è esposto tutto il corpo, quando superi 0,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, deve essere indicato;

d) l'incertezza delle misurazioni.

I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina o sul prodotto correlato in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina o su prodotti correlati tecnicamente comparabili rappresentativi della macchina o dei prodotti correlati da produrre.

Qualora non possano essere applicate le norme armonizzate o le specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, le vibrazioni devono essere misurate usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina o ai prodotti correlati interessati.

Devono essere descritte le condizioni di funzionamento durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato per effettuarla.
_________



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Guida Direttiva 2002/44/CE Rischio Vibrazioni
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