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Decreto-Legge 7 agosto 2026 n. 143 / Modifiche TUA P. 4a Imballaggi
ID 3943
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| Newsletter n. 3876 del 08 Agosto 2026 | ||
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Decreto-Legge 7 agosto 2026 n. 143 / Modifiche TUA P. 4a Imballaggi ID 26855 | 07 Agosto 2026 Decreto-Legge 7 agosto 2026 n. 143 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi. (GU n.182 del 07.08.2026) Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2026 Nota Il nuovo Regolamento europeo (UE) 2025/40 (PPWR) sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi si'applica a partire dal 12 agosto 2026. La norma concede agli Stati membri la facoltà di sostituire i normali requisiti di riciclabilità con quelli di compostabilità per determinati imballaggi, ma solo se il Paese possiede sistemi efficienti di raccolta dell'umido e se introduce una specifica disciplina nazionale in tempo utile. L'approvazione lampo del decreto serve a evitare sanzioni o il blocco delle merci per le aziende italiane a ridosso della scadenza europea. Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi 1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 226-quater è aggiunto il seguente: «Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio). 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo: a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; 2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell’articolo 25, nonché dall’allegato V del regolamento (UE) 2025/40. 3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell’allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. 4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell’articolo 182 -ter del presente decreto.»; b) all’articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente: «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 226 -quinquies, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.». 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. segue allegato Collegati |
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