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Attività di sgombero cantine: Categoria iscrizione Albo nazionale gestori ambientali (FAQ ANGA 31 luglio 2026)
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Attività di sgombero cantine: Categoria iscrizione Albo nazionale gestori ambientali (FAQ ANGA 31 luglio 2026) ID 26819 | 04 Agosto 2026 / Download allegato 31 luglio 2026. Albo nazionale gestori ambientali Si segnala l’inserimento nella sezione FAQ di un argomento oggetto di richieste ricorrenti: FAQ In quale categoria può iscriversi chi svolge l'attività di sgombero cantine? RE L’attività di sgombero di cantine e garage richiede l’iscrizione, a seconda della tipologia dei rifiuti gestiti, nelle categorie di cui al comma 5, art. 212 del D.lgs. n. 152/2006. L’impresa che esercita l’attività di sgombero, infatti, non può essere considerata "produttore” ai sensi dell’articolo 183, del D.lgs. n.152/2006 e, di conseguenza, tali rifiuti non possono rientrare nella fattispecie di cui all‘ art 212 comma 8 che regolamenta la categoria di trasporto 2-bis destinata esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti. Art. 183 (Definizioni) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) 5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. segue allegato Collegati |
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