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Nota VVF del 22 Luglio 2026 n. 15002 / Applicazione del paragrafo G.2.7 del CPI
ID 3838
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| Appunti Prevenzione Incendi | ||
| Newsletter n. 3771 del 30 Luglio 2026 | ||
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Nota VVF del 22 Luglio 2026 n. 15002 / Applicazione del paragrafo G.2.7 del CPI ID 26785 | 30 Luglio 2026 / Allegato Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, prot. n. 15002 del 22 luglio 2026, riguardante l'applicazione del paragrafo G.2.7 del Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi). La nota fornisce indicazioni operative per l'impiego di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali come metodo di progettazione alternativo alle soluzioni conformi del Codice. Vengono specificati i criteri di valutazione, la documentazione necessaria per i procedimenti di prevenzione incendi e sono elencati esempi di applicazione per i sistemi di protezione attiva (capitolo S.6), rivelazione e allarme (S.7) e controllo di fumi e calore (S.8). [...] Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, prot. n. 15002 del 22 luglio 2026, riguardante l'applicazione del paragrafo G.2.7 del Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi). OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali. 1. Premessa e riferimenti normativi Il paragrafo G.2.7 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 (nel seguito "Codice") include, tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio, la possibilità di applicare norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Come esplicitato nella Tabella G.2-1 del Codice, tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a disposizioni dell’UE di armonizzazione (marcatura CE) o nazionali (omologazione), deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per la specifica configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività. Al riguardo, il paragrafo G.1.4 del Codice, in nota alla definizione di norma riconosciuta a livello internazionale, chiarisce che si tratta di un’ampia categoria di documenti che sono rilasciati sia da organismi di normazione extra europei che da organizzazioni ed associazioni tradizionalmente riconosciute nel settore antincendio e cita ad esempio: “NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, …”. Nell’applicazione del paragrafo G.2.7, Tabella G.2-1, è fondamentale notare che è data pari possibilità di scelta fra norme o documenti tecnici emanati da organizzazioni europee ed extra UE. Tuttavia, in relazione al diverso sistema di qualifica dei prodotti applicato nei diversi paesi del mondo, risulterà in generale più agevole l’applicazione di quelli di origine europea in particolare per quanto concerne la dimostrazione degli obblighi riguardanti l’apposizione della marcatura CE dei prodotti o il rispetto delle classificazioni armonizzate a livello europeo (ad esempio in materia di reazione al fuoco o di resistenza al fuoco). Oltre alla qualifica dei prodotti, è da notare l'importanza delle indicazioni riguardanti: 2. Valutazione di norme o documenti tecnici nelle applicazioni del paragrafo G.2.7 nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DM 7 agosto 2012 Nota completa in allegato Fonte: VVF
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