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Nota informativa CONAI / Dichiarazione di conformità degli imballaggi / Luglio 2026
ID 3749
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| Newsletter n. 3682 del 22 Luglio 2026 | ||
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Nota informativa CONAI / Dichiarazione di conformità degli imballaggi ID 26726 | 22 Luglio 2026 / Allegato CONAI ha predisposto una nota informativa che offre i dettagli operativi sulla dichiarazione di conformità e illustra le informazioni da inserire, le responsabilità previste dal Regolamento e le principali scadenze da tenere in considerazione. L’obiettivo è fornire alle imprese uno strumento pratico per comprendere i nuovi adempimenti, favorire una corretta organizzazione dei flussi informativi lungo la filiera e supportare la preparazione alla piena applicazione delle nuove disposizioni. A partire dal 12 agosto 2026, il fabbricante dovrà redigere la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 39 e dell’Allegato VIII del Regolamento UE 2025/40. Tale documento attesta la conformità degli imballaggi immessi sul mercato alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 dello stesso Regolamento sulla base della documentazione tecnica. Ai fini della redazione della dichiarazione di conformità: - il fabbricante (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 13 - PPWR), prima di immettere sul mercato gli imballaggi, effettua la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 38 e dell’Allegato VII del PPWR; Conservazione dei documenti La dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate: - per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso; Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica: il rapporto tra evidenze e attestazione La dichiarazione di conformità deve essere supportata da un insieme strutturato di informazioni, dati e prove documentali contenuti nella documentazione tecnica. Quest’ultima costituisce infatti la base oggettiva sulla quale si fondano le attestazioni riportate nella Dichiarazione. Per questo motivo, la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica devono essere considerate come parti di un unico sistema documentale: la prima sintetizza le conclusioni di conformità, mentre la seconda ne fornisce le evidenze a supporto. [...] Fonte: CONAI
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