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 Interpello ambientale 16.07.2026 / Gestione micro-cantieri contenenti amianto

 Interpello ambientale 16.07.2026 / Gestione micro-cantieri contenenti amianto
 
Appunti Ambiente
  Newsletter n. 3660 del 20 Luglio 2026  
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Interpello ambientale 16.07.2026 - Gestione micro-cantieri contenenti amianto

Interpello ambientale 16.07.2026 / Gestione micro-cantieri contenenti amianto

ID 26711 | 20 Luglio 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
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TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 16.07.2026

OGGETTO: articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Interpello ambientale presentato dallo Sportello Amianto nazionale in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto - deposito temporaneo, trasbordo e tracciabilità FIR/RENTRI.

QUESITO

Con l’istanza di interpello in oggetto, acquisita al prot. n. 87948 del 24.04.2026 lo Sportello Amianto Nazionale ha evidenziato la necessità di richiedere un’interpretazione normativa in merito alla gestione di rifiuti contenenti amianto nel caso di “micro” cantieri multipli di bonifica categoria 10 (Amianto compatto).
In particolare, lo Sportello Amianto Nazionale formula i seguenti quesiti:

- "Se il trasferimento dei rifiuti dal cantiere a una sede/unità locale del produttore, diversa dal luogo di produzione, possa rientrare nel concetto di deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lett. bb), oppure debba essere escluso configurando una forma di detenzione/stoccaggio soggetta ad autorizzazione”.
- "Se il cambio di mezzo e di trasportatore effettuato dopo l’arrivo del rifiuto presso un luogo nella disponibilità del produttore possa qualificarsi come “trasbordo totale” ai sensi delle istruzioni FIR/xFIR, oppure se debba configurarsi quale nuova fase autonoma di trasporto con conseguente obbligo di emissione di secondo FIR/xFIR”.
- "Come debbano essere gestite le registrazioni di carico e scarico nel RENTRI nei casi di: − chiusura di un primo FIR/xFIR presso una sede del produttore; − successivo avvio a destino con nuovo FIR/xFIR”.
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segue in allegato
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Fonte: MASE



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