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CP Sez. 4, 12 maggio 2026 n. 17013 / Responsabilità Committente privato per mancata verifica idoneità tecnico professionale del lavoratore

CP Sez. 4, 12 maggio 2026 n. 17013 / Responsabilità Committente privato per mancata verifica idoneità tecnico professionale del lavoratore
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 3585 del 13 Luglio 2026  
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Cassazione Penale Sez. 4, 12 maggio 2026 n. 17013

CP Sez. 4, 12 maggio 2026 n. 17013 / Responsabilità Committente privato per mancata verifica idoneità tecnico professionale del lavoratore

ID 26676 | 13 Luglio 2026 / Sentenza allegata

Il committente privato che affida lavori domestici in altezza assume una posizione di garanzia, rispondendo di omicidio colposo se fornisce attrezzature insicure o non verifica l'idoneità tecnica dell'incaricato. La Corte di Appello ha confermato la condanna dell'imputata per la morte di un lavoratore caduto da una scala fornita dalla committente. La vicenda sottolinea l'obbligo di diligenza nella gestione dei rischi, indipendentemente dall'applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato.
__________

1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, ha rideterminato la pena nei confronti di A.A. in relazione al reato di cui all'art. 113 e 589 cod. pen.

2. Secondo l'impostazione accusatoria la A.A., nella qualità di committente dei lavori di posa, presso la sua abitazione, di una canalina di plastica destinata al passaggio di un cavo antenna TV, cagionava a B.B. per colpa, consistita in imprudenza, negligenza imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali consistite in grave trauma cranico e politrauma agli arti che ne provocavano il decesso. In specie era contestata l'omessa verifica circa il possesso dei requisiti tecnici-professionali del lavoratore incaricato, in violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 nonché di non avere individuato modalità corrette e sicure per l'esecuzione dei lavori in parola, avuto riguardo allo stato dei luoghi in cui l'attività doveva essere svolta, mettendo, peraltro, a disposizione del lavoratore una scala trasformabile non idonea allo svolgimento dei lavori.

3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale pur escludendo che nel caso in esame potesse trovare applicazione il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è stata affermata la responsabilità dell'imputata, inquadrando la condotta dalla stessa tenuta, nell'alveo della c.d. "committenza privata" che non esclude l'onere, nell'affidare il lavoro da svolgere, di verificare la idoneità tecnico professionale del lavoratore anche in relazione alla pericolosità del lavoro da eseguire, assumendo su di sé la gestione del rischio.

4. La Corte di appello di Torino, ha rigettato l'appello proposto con il quale era stato rilevato che:

a) le modalità esecutive erano diverse da quelle concordate con la committente;
b) il B.B., per quanto settantasettenne, continuava a svolgere una intensa attività di elettricista;
c) la dinamica del sinistro non era stata adeguatamente ricostruita;
d) non vi era prova circa l'asserita consegna al B.B. della scala, da parte della A.A.

La Corte territoriale ha, inoltre, respinto l'argomento difensivo volto a riconoscere il "concorso di colpa" della persona offesa e il conseguente contenimento della pena e la riduzione delle provvisionali riconosciute alle parti civili.

5. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
...
segue Sentenza allegata



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