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| Newsletter n. 3514 del 07 Luglio 2026 | ||
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Orario di lavoro della gente di mare / Note Rev. 0.0 Luglio 2026 ID 26619 | 07 Luglio 2026 / Note complete in allegato Le presenti note forniscono una trattazione della disciplina che regola i tempi di lavoro e i periodi di riposo del personale marittimo (gente di mare). La materia è fortemente regolamentata a livello internazionale, europeo e nazionale al fine di contemperare le esigenze operative della navigazione commerciale con la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza della vita umana in mare, prevenendo i rischi connessi alla stanchezza e alla fatica operativa. 1. Quadro normativo 1.1 Normativa internazionale - Maritime Labour Convention, 2006 (MLC 2006) La Convenzione disciplina l'orario di lavoro e di riposo all'interno del Regolamento 2.3 e del relativo Codice A2.3. La norma internazionale introduce il principio dei limiti incrociati, imponendo agli Stati membri di stabilire uno standard protettivo basato alternativamente sul calcolo delle ore massime di lavoro o delle ore minime di riposo. La MLC riconosce esplicitamente lo standard delle 8 ore lavorative giornaliere con un giorno di riposo settimanale come base per il computo del lavoro normale. 1.2 Normativa europea L'Unione Europea ha recepito i contenuti degli accordi tra le parti sociali e le convenzioni internazionali inserendoli nel proprio diritto derivato. Le fonti comunitarie di riferimento sono: - Direttiva 1999/63/CE La Direttiva 1999/63/CE colloca all’interno di una normativa l’accordo sull’orario di lavoro della gente di mare concluso tra l’Associazione armatori della Comunità europea e la Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea, il 30 settembre 1998 e tiene conto della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativamente all’orario di lavoro della gente di mare. Tutte le navi marittime, sia di proprietà pubblica che privata, registrate nel territorio di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea (Unione) normalmente destinate a operazioni di marina mercantile, devono rispettare la normativa. La direttiva specifica un numero massimo di ore di lavoro o un numero minimo di ore di riposo su un dato periodo. Orario di lavoro - una giornata di lavoro standard è di 8 ore, con un giorno di riposo e riposo nei giorni festivi; Periodo di riposo: - non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore o 77 ore su un periodo di 7 giorni; Si devono tenere registri su cui riportare le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di mare. La gente di mare di età inferiore a 18 anni non deve svolgere lavoro di notte3 con l’eccezione di compiti specifici o attività di formazione. L’assunzione o il lavoro dei minori di 18 anni non è consentito se può potenzialmente mettere a rischio la loro salute e la loro sicurezza. Il comandante della nave ha il diritto di richiedere il lavoro dell’equipaggio se necessario per garantire la sicurezza immediata della nave, delle persone imbarcate, del carico e di altri in difficoltà. I dettagli sull’organizzazione del lavoro a bordo e le disposizioni normative devono essere accessibili e visualizzati. Il numero degli effettivi dell’equipaggio deve evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l’affaticamento. Tutta la gente di mare: - deve essere in possesso di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per il quale è impiegata in mare. La direttiva stabilisce i dettagli di tali certificati, comprese le regole di rilascio, la validità e la natura della valutazione sanitaria. Sono ammesse alcune eccezioni; [...] - Direttiva 2009/13/CE - Direttiva (UE) 2018/131 La normativa europea vincola gli Stati membri ad implementare sistemi di monitoraggio rigorosi a bordo, rendendo obbligatoria la standardizzazione dei registri delle ore di lavoro e di riposo. 1.3 Normativa italiana L'ordinamento italiano disciplina la materia attraverso specifici testi legislativi di settore che integrano e attuano le direttive europee e le convenzioni internazionali: - Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108: - Decreto Legislativo 26 maggio 1999, n. 298: 2. Limiti Dettagliati dell'Orario di Lavoro e di Riposo La legislazione italiana (art. 11 D.Lgs. 271/1999 come modificato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108) e le fonti internazionali prevedono limiti invalicabili a tutela del marittimo. L'amministrazione italiana ha optato per l'applicazione coordinata di entrambi i massimali e minimali previsti a livello internazionale ed europeo. Tabella - Limiti orario di lavoro Regole sulla frazionabilità del Riposo Il periodo di riposo giornaliero di 10 ore non può essere ripartito liberamente durante la giornata. La legge impone precisi vincoli strutturali: - Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi distinti nell'arco delle 24 ore. Tutela dei Lavoratori Minorenni Per i lavoratori marittimi di età inferiore ai 18 anni (laddove l'imbarco sia consentito dalle norme sul lavoro minorile), le disposizioni sono tassative: è vietato il lavoro notturno. Per "notte" si intende un periodo di almeno 9 ore consecutive che comprenda inderogabilmente l'intervallo tra le ore 24:00 e le ore 05:00 del mattino. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
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