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Orario di lavoro della gente di mare / Note Rev. 0.0 Luglio 2026

Orario di lavoro della gente di mare / Note Rev. 0.0 Luglio 2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 3514 del 07 Luglio 2026  
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Orario di lavoro della gente di mare

Orario di lavoro della gente di mare / Note Rev. 0.0 Luglio 2026

ID 26619 | 07 Luglio 2026 / Note complete in allegato

Le presenti note forniscono una trattazione della disciplina che regola i tempi di lavoro e i periodi di riposo del personale marittimo (gente di mare). La materia è fortemente regolamentata a livello internazionale, europeo e nazionale al fine di contemperare le esigenze operative della navigazione commerciale con la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza della vita umana in mare, prevenendo i rischi connessi alla stanchezza e alla fatica operativa.
_________

1. Quadro normativo

1.1 Normativa internazionale

- Maritime Labour Convention, 2006 (MLC 2006)
dell'ILO, firmata a Ginevra il 23 febbraio 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 23 settembre 2013, n. 113. La MLC 2006, definita la "carta dei diritti" dei marittimi, unifica e aggiorna oltre 60 precedenti convenzioni ed è costantemente aggiornata per far fronte alle evoluzioni del settore.

La Convenzione disciplina l'orario di lavoro e di riposo all'interno del Regolamento 2.3 e del relativo Codice A2.3. La norma internazionale introduce il principio dei limiti incrociati, imponendo agli Stati membri di stabilire uno standard protettivo basato alternativamente sul calcolo delle ore massime di lavoro o delle ore minime di riposo. La MLC riconosce esplicitamente lo standard delle 8 ore lavorative giornaliere con un giorno di riposo settimanale come base per il computo del lavoro normale.

1.2 Normativa europea

L'Unione Europea ha recepito i contenuti degli accordi tra le parti sociali e le convenzioni internazionali inserendoli nel proprio diritto derivato. Le fonti comunitarie di riferimento sono:

- Direttiva 1999/63/CE
del Consiglio, del 21 giugno 1999: Riguarda l'accordo sull'organizzazione del tempo di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasporti nell'Unione europea (FST).

La Direttiva 1999/63/CE colloca all’interno di una normativa l’accordo sull’orario di lavoro della gente di mare concluso tra l’Associazione armatori della Comunità europea e la Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea, il 30 settembre 1998 e tiene conto della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativamente all’orario di lavoro della gente di mare.

Tutte le navi marittime, sia di proprietà pubblica che privata, registrate nel territorio di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea (Unione) normalmente destinate a operazioni di marina mercantile, devono rispettare la normativa.

La direttiva specifica un numero massimo di ore di lavoro o un numero minimo di ore di riposo su un dato periodo.

Orario di lavoro

- una giornata di lavoro standard è di 8 ore, con un giorno di riposo e riposo nei giorni festivi;
- il numero massimo di ore di lavoro non deve superare 14 ore su un periodo di 24 ore o 72 ore su un periodo di 7 giorni.

Periodo di riposo:

- non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore o 77 ore su un periodo di 7 giorni;
- può essere ripartito in non più di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore;
- l’intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare 14 ore;
- deve essere disturbato il meno possibile da esercitazioni di sicurezza, quali appelli, esercitazioni antincendio e di salvataggio;
- deve includere un adeguato risarcimento per i marittimi chiamati a lavorare a riposo.

Si devono tenere registri su cui riportare le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di mare.

La gente di mare di età inferiore a 18 anni non deve svolgere lavoro di notte3 con l’eccezione di compiti specifici o attività di formazione.

L’assunzione o il lavoro dei minori di 18 anni non è consentito se può potenzialmente mettere a rischio la loro salute e la loro sicurezza.

Il comandante della nave ha il diritto di richiedere il lavoro dell’equipaggio se necessario per garantire la sicurezza immediata della nave, delle persone imbarcate, del carico e di altri in difficoltà.

I dettagli sull’organizzazione del lavoro a bordo e le disposizioni normative devono essere accessibili e visualizzati.

Il numero degli effettivi dell’equipaggio deve evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l’affaticamento.

Tutta la gente di mare:

- deve essere in possesso di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per il quale è impiegata in mare. La direttiva stabilisce i dettagli di tali certificati, comprese le regole di rilascio, la validità e la natura della valutazione sanitaria. Sono ammesse alcune eccezioni;
- ha diritto a ferie annuali retribuite. Queste si basano su un minimo di 2,5 giorni per ciascun mese di lavoro e su una quantità proporzionale per i mesi incompleti.

[...]

- Direttiva 2009/13/CE
del Consiglio, del 16 febbraio 2009: Reca l'attuazione dell'accordo concluso dalle associazioni armatoriali ed europee in seguito alla stipula della MLC 2006, allineando gli standard dell'Unione a quelli internazionali.

- Direttiva (UE) 2018/131
del Consiglio: Introduce ulteriori modifiche collegate agli emendamenti della MLC, rafforzando la tutela dei marittimi in situazioni speciali e di abbandono della nave.

La normativa europea vincola gli Stati membri ad implementare sistemi di monitoraggio rigorosi a bordo, rendendo obbligatoria la standardizzazione dei registri delle ore di lavoro e di riposo.

1.3 Normativa italiana

L'ordinamento italiano disciplina la materia attraverso specifici testi legislativi di settore che integrano e attuano le direttive europee e le convenzioni internazionali:

- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108:
Rappresenta il fulcro della normativa nazionale per il settore mercantile, da passeggeri e diporto commerciale. Il decreto ha modificato integralmente l'articolo 11 del precedente D.Lgs. 271/1999, introducendo i parametri orari cogenti attualmente in vigore.

- Decreto Legislativo 26 maggio 1999, n. 298:
Disciplina specificamente l'organizzazione del tempo di lavoro della gente di mare a bordo delle navi adibite alla pesca marittima, tenendo conto delle peculiarità operative di tale comparto.

2. Limiti Dettagliati dell'Orario di Lavoro e di Riposo

La legislazione italiana (art. 11 D.Lgs. 271/1999 come modificato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108) e le fonti internazionali prevedono limiti invalicabili a tutela del marittimo. L'amministrazione italiana ha optato per l'applicazione coordinata di entrambi i massimali e minimali previsti a livello internazionale ed europeo.

Tabella - Limiti orario di lavoro

Tabella - Limiti orario di lavoro

Regole sulla frazionabilità del Riposo

Il periodo di riposo giornaliero di 10 ore non può essere ripartito liberamente durante la giornata.
_________

La legge impone precisi vincoli strutturali:

-  Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi distinti nell'arco delle 24 ore.
- Uno di questi due periodi deve obbligatoriamente consistere in almeno 6 ore consecutive di riposo ininterrotto.
- L'intervallo di tempo che intercorre tra due periodi consecutivi di riposo non può in nessun caso superare le 14 ore.
_________

Tutela dei Lavoratori Minorenni

Per i lavoratori marittimi di età inferiore ai 18 anni (laddove l'imbarco sia consentito dalle norme sul lavoro minorile), le disposizioni sono tassative: è vietato il lavoro notturno. Per "notte" si intende un periodo di almeno 9 ore consecutive che comprenda inderogabilmente l'intervallo tra le ore 24:00 e le ore 05:00 del mattino.

[...] Segue in allegato

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Collegati
Sicurezza lavoratori marittimi: quadro normativo
Convenzione ILO sul lavoro marittimo - MLC 2006
Direttiva (UE) 2018/131
Direttiva 2013/54/UE
Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 108

 

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