Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 48.379
// Documenti scaricati n: 40.218.611
// Newsletter n: 3464

ADR 2027: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ADR 2027: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU
 
Appunti Merci Pericolose
  Newsletter n. 3461 del 02 Luglio 2026  
Salve Visitatore


ADR 2027: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ADR 2027: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ID 26598 | 02 Luglio 2026 / In allegato Comunicazione

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 1° Luglio 2026 con nota C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification), di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

Emendamenti relativi alle sessioni WP.15:

ECE/TRANS/WP.15/276 - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addemdum 1 and Corrigendum 1 - 02 June 2026
ECE-TRANS-WP15-274 - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR - 25 February 2026

Se entro tre mesi (entro il 1° ottobre 2026) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

ADR 2027: Draft amendments to annexes A and B of ADR | Consolidated list

In allegato la Comunicazione

_________

ADR

Articolo 14

1.  Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista dall’articolo 13, ciascuna Parte contraente potrà proporre una o più modifiche agli allegati al presente Accordo. A tal fine, ne trasmetterà il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Per ottenere la concordanza di questi allegati con gli altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose, il Segretario generale potrà anche proporre modifiche agli allegati al presente Accordo.

2.  Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a conoscenza degli altri Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le proposte avanzate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Qualsiasi progetto di emendamento degli allegati sarà ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale lo avrà trasmesso, un terzo almeno delle Parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non abbiano notificato per scritto al Segretario generale la loro opposizione all’emendamento proposto. Se sarà ritenuto accettato, l’emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti allo scadere di un nuovo termine di tre mesi, salvo nei casi qui di seguito:

a) ove emendamenti analoghi siano stati apportati o saranno presumibilmente apportati agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’emendamento entrerà in vigore allo scadere di un termine che sarà stabilito dal Segretario generale in modo da permettere, nella misura del possibile, l’entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o saranno presumibilmente apportati a tali altri accordi; tuttavia il termine non sarà inferiore a un mese;

b) la Parte contraente che presenta il progetto di emendamento potrà specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l’entrata in vigore dell’emendamento accettato.

4.  Il Segretario generale comunicherà quanto prima possibile a tutte e Parti contraenti e a tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le obiezioni ricevute dalle Parti contraenti contro una proposta di modifica.

5.  Se la proposta di modifica degli allegati non è stata accettata, ma se almeno una Parte contraente che non sia quella che l’ha proposta, ha notificato per iscritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sarà convocata dal Segretario generale una riunione di tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, per opporsi alla modifica in questione. Il Segretario generale può invitare a questa riunione anche rappresentanti:

a. di organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto;

b. di organizzazioni internazionali non governative la cui attività sia direttamente legata ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti.

6.  Ogni modifica accettata da più della metà delle Parti contraenti in una riunione convocata in conformità del paragrafo 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti secondo le modalità decise nel corso della suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che hanno preso parte alla riunione.

_________

 

Info / download

 

 

Collegati:
ADR 2027: Draft amendments to annexes A and B of ADR | Consolidated list




Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541
Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024