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Certificati UNI EN ISO 45001 / Valutazione della conformità delle attrezzature da lavoro 

Certificati UNI EN ISO 45001 / Valutazione della conformità delle attrezzature da lavoro 
 
Appunti macchine
  Newsletter n. 3436 del 30 Giugno 2026  
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Accredia Circolare tecnica DC N° 24/2026

Certificati UNI EN ISO 45001 / Valutazione della conformità delle attrezzature da lavoro 

ID 26572 | 30 Giugno 2026 / Allegato

Accredia Circolare tecnica DC N° 24/2026 del 22 giugno 2026
Disposizione per la Valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati UNI EN ISO 45001
__________

1. Oggetto e generalità

Di seguito sono elencate le attività che ogni Organismo di Certificazione accreditato deve svolgere, adottando il principio del campionamento, in conformità di un approccio basato sui rischi, per valutare come le organizzazioni certificate assicurino il mantenimento della conformità delle attrezzature di lavoro.

Questa valutazione è necessaria per il rilascio e il mantenimento delle certificazioni conformi alla norma UNI EN ISO 45001, in base ai requisiti dell’Appendix A (normative) “Legal compliance as a part of accredited OH&SMS certification” del documento IAF MD 22/2023.

Nel caso di organizzazioni con sedi operative estere (sedi presenti in altri Paesi Europei o in Paesi Extraeuropei), il Team di audit incaricato dall’Organismo di Certificazione può comprendere anche un Esperto Tecnico Locale che abbia conoscenze specifiche documentate della legislazione applicabile in materia, nel Paese estero in questione.

2. Valutazione di conformità alle disposizioni legislative e regolamentari

L'Organismo di Certificazione deve verificare che l’Organizzazione richiedente, o già in possesso, della certificazione UNI EN ISO 45001 abbia:

1) effettuato la valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura di lavoro in uso/in esercizio, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 81/08, considerando che:

a) le attrezzature siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (come ad esempio per le macchine costruite dopo il 1996 (post 1996) la Direttiva 2006/42/CE: Direttiva Macchine sostituita integralmente dal Regolamento (UE) 2023/1230 a partire dal 19 gennaio 2027) e siano dotate di marcatura CE e di dichiarazione di conformità alle rispettive direttive di riferimento specifiche quando queste siano state recepite all’interno dei paesi comunitari;
b) le attrezzature che ricadono nel campo di applicazione dell’Allegato V del D.lgs. 81/08 e s.m.i, come ad esempio le macchine costruite prima del 1996 (ante 1996), rispettino i requisiti minimi di sicurezza indicati nell'Allegato V stesso.

2) premesso che è responsabilità del datore di lavoro determinare i requisiti legali e gli altri requisiti applicabili secondo quanto definito al punto 6.1.3 della UNI ISO 45001 e garantire, in ordine all’adeguatezza delle scelte tecniche e all’osservanza delle leggi e delle norme cogenti più aggiornate, che le attrezzature siano installate, utilizzate e mantenute in condizioni di sicurezza, l’Organismo di Certificazione deve verificare che, in base agli esiti della valutazione di conformità dell’attrezzatura di cui al precedente punto 1, l'Organizzazione, per le attrezzature non conformi, abbia disposto:

a) la messe fuori servizio delle attrezzature di lavoro dichiarate non utilizzabili perché pericolose (si veda l’art.15 punto f e l’art. 70 del D.lgs. 81/08 e il relativo allegato V) e per cui non sia opportuno procedere ad una riparazione/adeguamento. Questa scelta compete al datore di lavoro, che valuterà se adeguare comunque una attrezzatura basando le sue scelte su motivazioni di ordine economico (es: comprare una attrezzatura nuova potrebbe essere più conveniente di riparare una attrezzatura vecchia), temporale, tecnologico. Queste attrezzature pericolose, fino a quando non rese idonee, non possono essere rimesse in servizio, per evitare di esporre gli operatori a rischi non accettabili;

b) un programma di intervento per le attrezzature dichiarate riparabili/adeguabili al fine di garantire che esse rispettino i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.lgs. 81/08 e gli operatori non siano esposti a rischi non accettabili. In tal caso le registrazioni del sistema di gestione UNI EN ISO 45001 devono specificare in un programma: le misure di intervento/adeguamento da effettuare per garantire che le attrezzature rispettino i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.lgs. 81/08, i tempi previsti, le responsabilità e i relativi investimenti economici da sostenere. L’attuazione di tale programma deve essere monitorata nel tempo da parte dell’Organismo di Certificazione e deve essere valutata l’adeguatezza dello stato di avanzamento, compreso il rispetto dei tempi previsti. Resta inteso che tali attrezzature fino a quando non rese idonee, non possono restare in servizio.

Nel caso b) in cui le macchine di lavoro siano state modificate, specialmente se le modifiche sono sostanziali e determinano scostamenti di prestazioni, di funzionamento e di uso rispetto a quelle previste dal fabbricante, dovrà dimostrare di aver operato in conformità alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/1230 e applicato le disposizioni pertinenti a tale fattispecie. Si ricorda infine che un “insieme di macchine o di quasi macchine” deve avere la propria certificazione CE; non è sufficiente che le singole parti siano certificate autonomamente se “per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”.

3. Valutazione dei rischi (uomo-attrezzatura) nel contesto aziendale

Inoltre, l’Organismo di Certificazione deve verificare che le attrezzature siano state sottoposte dall'organizzazione alla valutazione e gestione dei rischi, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i, durante l’uso/messa in esercizio nel contesto aziendale, ovvero nel sito/reparto di lavoro presso cui saranno utilizzate.

Altresì, è necessario che l’Organizzazione dimostri all’Organismo di Certificazione di avere attuato i programmi di formazione e addestramento rivolti al personale per l’abilitazione al corretto uso delle attrezzature e per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, secondo i requisiti di legge.

4. Manutenzione delle attrezzature e mantenimento delle condizioni di sicurezza

Premesso che la manutenzione delle attrezzature di lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli infortuni e che è responsabilità del datore di lavoro garantire il mantenimento dell’idoneità, in termini di legge, delle attrezzature, l’Organismo di Certificazione deve verificare, a campione, che l’Organizzazione abbia:

1) definito il programma di manutenzione di ciascuna attrezzatura e abbia registrato gli interventi periodici di manutenzione stabiliti in base alle indicazioni fornite dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Il programma di manutenzione deve essere comprensivo di tutti i dispositivi di sicurezza presenti sulle attrezzature (barriere ottiche / interblocchi / arresti di emergenza, e altro);

2) sottoposto le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del D.lgs. 81/08 e s.m.i a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.

5. Evidenze che occorre annotare nei documenti di audit (Rapporti, check list, diario)

[...] Segue in allegato

Fonte: ACCREDIA




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Collegati
Regolamento (UE) 2023/1230
Focus UNI EN ISO 45001:23
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it



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