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| Newsletter n. 3366 del 25 Giugno 2026 | ||
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Circolare MIT Prot. n. 11265 dl 18 giugno 2026 / Unità da diporto bandiera estera fino 24 mt proprietà IT e prevenzione danni ambientali - Attestazioni ID 26516 | 24.06.2026 / Allegato Legge 7 maggio 2026 n. 70 - “Valorizzazione della risorsa mare” - Modifica del Codice della Nautica da Diporto D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 (art. 26-ter). N.B. L’attestazione è rilasciata dagli Organismi Notificati. Si fa riferimento alle note pervenute da codesti Organismi relativi a richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative dell’art. 26-ter del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto. La disposizione in oggetto stabilisce che “le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, debbano dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L’attestazione ha durata quinquennale.” Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 Articolo 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale. segue allegato Collegati |
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