Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 48.082
// Documenti scaricati n: 39.501.974
// Newsletter n: 3219

CP Sez. 4 n. 20150/2026 / Infortunio mortale movimentazione ecoballe

CP Sez. 4 n. 20150/2026 / Infortunio mortale movimentazione ecoballe
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 3219 del 11 Giugno 2026  
Salve Visitatore

 

Cassazione Penale Sez. 4 del 3 giugno 2026 n. 20150 

CP Sez. 4 n. 20150/2026 / Infortunio mortale movimentazione ecoballe

ID 26428 | 10 Giugno 2026 / Allegata

In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro verificatosi nell'ambito di un'attività di movimentazione di ecoballe svolta in regime di appalto endoaziendale, il committente proprietario dello stabilimento e l'appaltatore che vi opera con propri mezzi e personale (ivi compresi lavoratori somministrati) sono entrambi titolari, in posizione di garanzia convergente, dell'obbligo di gestione del rischio interferenziale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

La cooperazione tra le imprese non si esaurisce nella mera redazione del DUVRI, ma impone la concreta organizzazione della viabilità interna dell'area di lavoro, percorsi pedonali, aree di manovra dei mezzi, segnaletica, separazione fisica tra flussi di lavorazione, nonché la vigilanza effettiva sulle modalità operative degli addetti, con particolare attenzione alle prassi contra legem che, ancorché instaurate da singoli lavoratori, si consolidino come modus operandi tollerato all'interno del ciclo produttivo.

Ne consegue che risponde, a titolo di cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.):

- il datore di lavoro committente, quale amministratore unico della società proprietaria dello stabilimento, che ometta di valutare il rischio derivante dall'interferenza fra le lavorazioni proprie e quelle dell'impresa appaltatrice e non predisponga adeguate misure di separazione e regolazione della viabilità interna;
- il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice/utilizzatrice del lavoratore somministrato, che non vigili sull'operato dei propri addetti e tolleri prassi pericolose di movimentazione delle ecoballe;
- il lavoratore somministrato preposto di fatto alle operazioni, allorché ponga in essere, in violazione delle regole cautelari, la condotta materiale immediatamente eziologica dell'evento.

La Corte ha inoltre ribadito che la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), riferita all'addebito di omessa vigilanza sulle prassi contra legem instaurate dal lavoratore, non può limitarsi a denunciare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo l'impugnante allegare il concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa, escluso allorché le parti si siano effettivamente confrontate sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice (in continuità con Sez. IV, n. 32899/2021).

Sulla base di tali principi, la Quarta Sezione ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati, confermando la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 12 novembre 2024, ed ha accolto il ricorso delle parti civili limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese.
...
segue Sentenza allegata





Info / download

Sentenze Cassazione





Collegati
Sentenze Cassazione



Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541
Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024