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3219
CP Sez. 4 n. 20150/2026 / Infortunio mortale movimentazione ecoballe
ID 3286
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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 3219 del 11 Giugno 2026 | ||
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CP Sez. 4 n. 20150/2026 / Infortunio mortale movimentazione ecoballe ID 26428 | 10 Giugno 2026 / Allegata In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro verificatosi nell'ambito di un'attività di movimentazione di ecoballe svolta in regime di appalto endoaziendale, il committente proprietario dello stabilimento e l'appaltatore che vi opera con propri mezzi e personale (ivi compresi lavoratori somministrati) sono entrambi titolari, in posizione di garanzia convergente, dell'obbligo di gestione del rischio interferenziale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008. La cooperazione tra le imprese non si esaurisce nella mera redazione del DUVRI, ma impone la concreta organizzazione della viabilità interna dell'area di lavoro, percorsi pedonali, aree di manovra dei mezzi, segnaletica, separazione fisica tra flussi di lavorazione, nonché la vigilanza effettiva sulle modalità operative degli addetti, con particolare attenzione alle prassi contra legem che, ancorché instaurate da singoli lavoratori, si consolidino come modus operandi tollerato all'interno del ciclo produttivo. Ne consegue che risponde, a titolo di cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.): - il datore di lavoro committente, quale amministratore unico della società proprietaria dello stabilimento, che ometta di valutare il rischio derivante dall'interferenza fra le lavorazioni proprie e quelle dell'impresa appaltatrice e non predisponga adeguate misure di separazione e regolazione della viabilità interna; La Corte ha inoltre ribadito che la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), riferita all'addebito di omessa vigilanza sulle prassi contra legem instaurate dal lavoratore, non può limitarsi a denunciare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo l'impugnante allegare il concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa, escluso allorché le parti si siano effettivamente confrontate sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice (in continuità con Sez. IV, n. 32899/2021). Sulla base di tali principi, la Quarta Sezione ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati, confermando la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 12 novembre 2024, ed ha accolto il ricorso delle parti civili limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese. Collegati |
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