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Gestione rifiuti ospedalieri a rischio infettivo / Update Giugno 2026
ID 3268
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| Appunti Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 3201 del 10 Giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gestione rifiuti ospedalieri a rischio infettivo / Update Giugno 2026 ID 3776 | Rev. 4.0 del 10.06.2026 / Documento completo in allegato D.P.R. 254/03 | D.LGS. 81/08 | D.LGS. 152/06 | ADR 2025 Un Documento sulla Gestione dei Rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, di raccordo con le norme ambientali (D.P.R. 254/03 e D.Lgs. 152/2006), sicurezza lavoro (D. Lgs. 81/2008), trasporto merci pericolose su strada (ADR 2025), sterilizzazione e smaltimento (UNI 10384-1). Update Rev. 4.0 del 10 Giugno 2026 - Inserito paragrafo 1.2 Interpello ambientale / Trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari Excursus Ai rifiuti sanitari a rischio infettivo, sono associati i seguenti codici CER, di cui all’Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006:
Sono classificati con codice CER pericoloso “assoluto” e le proprietà del pericolo dei rifiuti sono definite da: HP 9 “Infettivo” - rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri. L’articolo 227 c. 1 lettera b) del D.Lgs 152/2006, in materia di rifiuti sanitari, richiama espressamente il D.P.R. 254/2003, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci. In base al D.P.R. di cui sopra all’ art. 2 co. 1 lettera d), sono definiti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, individuati dal codice CER 180103* o CER 180202*: 1. Tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’Allegato XLVI elenco degli agenti biologici classificati, del D.Lgs 81/2008;
Il datore di lavoro, secondo l’art. 272 lettera l) del D.Lgs 81/2008, predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non taglienti e pungenti devono essere inseriti in appositi contenitori, anche flessibili, che devono essere: - dotati di caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto; I Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale contenenti materie infettive sono merci pericolose per il trasporto su strada secondo l'ADR (2025) appartenenti alla Classe 6.2 Materie infettanti. 2.2.62.1.11.1 I rifiuti medici o rifiuti d'ospedale contenenti: a) materie infettive della categoria A devono essere assegnate ai numeri ONU 2814, 2900 o 3549, a seconda dei casi. I rifiuti medici solidi contenenti materie infettive della categoria A generati dalla cura medica somministrata ad esseri umani o dalla cura veterinaria somministrata ad animali possono essere assegnati al n. ONU 3549. La rubrica ONU 3549 non deve essere utilizzata per i rifiuti provenienti dalla ricerca biologica o per i rifiuti liquidi; b) materie infettive della categoria B devono essere assegnate al numero ONU 3291. Elenco delle rubriche collettive
Istruzioni di imballaggio
Istruzioni di imballaggio P621 I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Indice 0. Riferimenti normativi Fonti: Certifico Srl - IT Rev. 4.0 2026 Matrice Revisioni
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