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CEI EN 60743 Lavori sotto tensione: Terminologia delle attrezzature e dei dispositivi
ID 3195
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| Appunti Sicurezza Lavoro | |||||||||
| Newsletter n. 3128 del 04 Giugno 2026 | |||||||||
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CEI EN 60743 Lavori sotto tensione: ID 26361 | 01.06.2026 / Documento completo in allegato Documento di approfondimento sulla corretta terminologia delle attrezzature e dei dispositivi da usare nei lavori sotto tensione in accordo alla norma tecnica CEI EN 60743:2014 (CEI 11-14). CEI EN 60743:2014 "Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi” Classificazione CEI: 11-24 Data Pubblicazione: 11-2014 La norma ha sostituito completamente la Norma CEI EN 60743:2003-07, rimasta applicabile fino al 30.08.2016. Questa edizione è complementare alla IEC 60050-651. I lavori sotto tensione rappresentano una delle attività a maggior rischio nel settore elettrico e richiedono l'impiego di personale qualificato, procedure rigorose e attrezzature specificamente progettate, costruite e mantenute per operare in condizioni di sicurezza. In questo contesto, la conoscenza e il corretto utilizzo della terminologia tecnica assumono un ruolo fondamentale, non soltanto per garantire una comunicazione efficace tra gli operatori, ma anche per assicurare la corretta applicazione delle prescrizioni legislative e normative. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. attribuisce al Datore di Lavoro precisi obblighi in materia di prevenzione del rischio elettrico. In particolare, l'art. 80 impone l'adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica, mentre l'art. 82 disciplina specificamente l'esecuzione dei lavori sotto tensione, consentendone lo svolgimento soltanto nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa vigente. Tali disposizioni trovano applicazione attraverso un sistema integrato di valutazione dei rischi, formazione, qualificazione del personale, scelta delle attrezzature e organizzazione delle attività operative. Per l'attuazione concreta di tali obblighi, il legislatore rinvia alle pertinenti norme tecniche. In particolare l’Art. 83 comma 2 “Lavori in prossimità di parti attive” stabilisce che si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. In questo ambito assumono particolare rilievo le norme CEI 11-27 e CEI 11-15, che rappresentano il principale riferimento tecnico nazionale per l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori elettrici. La Norma CEI 11-27 definisce le procedure operative, i ruoli e le responsabilità delle figure coinvolte nei lavori elettrici (URI, RI, URL, PL, PES, PAV e PEC), nonché i criteri per la formazione, l'organizzazione del lavoro e la gestione delle attività sugli impianti elettrici. Essa costituisce il riferimento tecnico generalmente adottato per dimostrare la corretta applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 80, 81, 82 e 83 del D.Lgs. 81/2008. Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. Art. 81 - Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 3. Comma abrogato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Art. 82 - Lavori sotto tensione 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente. Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. La Norma CEI 11-15 disciplina invece le attrezzature, i metodi e le procedure specifiche per l'esecuzione dei lavori sotto tensione sugli impianti elettrici, fornendo indicazioni sui requisiti tecnici, sulle modalità di impiego e sulle verifiche necessarie per garantire adeguati livelli di sicurezza. Le attrezzature illustrate nel presente documento trovano il loro naturale campo di applicazione proprio nell'ambito delle metodologie operative previste da tale norma. La corretta individuazione delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, degli strumenti diagnostici e degli accessori utilizzati nei lavori sotto tensione costituisce inoltre un elemento essenziale per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 71 e 77 del D.Lgs. 81/2008, relativi rispettivamente alla messa a disposizione di attrezzature idonee e all'impiego di dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi presenti. Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto - alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. 12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi; 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; La raccolta che segue costituisce pertanto uno strumento di consultazione destinato a Datori di Lavoro, dirigenti, preposti, responsabili tecnici, formatori, professionisti della sicurezza e operatori del settore elettrico, offrendo una panoramica organica delle principali attrezzature e dei dispositivi impiegati nei lavori sotto tensione, corredata da definizioni e rappresentazioni illustrative utili alla loro immediata identificazione. La conoscenza del significato tecnico dei termini utilizzati nelle norme, nelle procedure operative e nella documentazione di sicurezza rappresenta infatti il primo passo per una corretta gestione del rischio elettrico e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste dalla legislazione vigente. ... 3 Aste isolanti 3.1 asta isolante Attrezzo isolante costituito essenzialmente da un tubo e/o da un tondo isolante con raccordi terminali. [IEC 60050-651:-, 651-22-01] 3.2 Aste per lavori a mano 3.2.1 asta per lavori a mano Asta isolante utilizzata a mano per lo svolgimento a distanza di lavori sotto tensione. [IEC 60050-651:-, 651-22-07] ... 3.2.15 asta telescopica per lavori a mano Asta per lavori a mano composta da un insieme di elementi isolanti retrattili. Nota: Almeno uno degli elementi isolanti di un'asta telescopica per lavori a mano deve essere una bacchetta isolante o un tubo riempito con schiuma il cui elemento più alto è munito di un attacco universale. Asta telescopica per lavori a mano con estremità a ghiera dentata ... 4.5 Miscellanea 4.5.1 connettore ad anello Dispositivo adattabile utilizzato per connettere in modo sicuro, per mezzo di un'asta con gancio, un conduttore non in tensione meccanica a un altro conduttore che può essere in tensione meccanica. ... 5.2.4 pinza per telo isolante Pinza di legno o di materiale isolante utilizzata per mantenere in posizione i teli isolanti elettrici. ... 7.2.4 chiave poligonale semplice isolata Attrezzo manuale isolato con ganascia poligonale singola utilizzato per serrare o allentare bulloni e dadi. ... 9.1.12 elevatore con braccio isolante Dispositivo estensibile e/o articolato, costituito essenzialmente da componenti isolanti, destinato e utilizzato principalmente per posizionare il personale a un potenziale elettrico diverso da quello di terra. [IEC 60050-651:-, 651-22-17] Nota: Un elevatore con braccio isolante può essere utilizzato anche per movimentare materiali e attrezzi, se progettato ed equipaggiato per tale scopo. Nota: Un elevatore con braccio isolante non comprende un telaio. Quando un elevatore con braccio isolante è montato su un telaio mobile diventa un componente di una piattaforma elevatrice mobile di lavoro (MEWP). 1 Veicolo ... 12.2 Componenti 12.2.1 pompa idraulica Apparecchio utilizzato per generare pressione idraulica in appositi attrezzi. ... Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
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