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CP 37766/2019 / Infortunio a scuola responsabilità penale dirigente scolastico

CP 37766/2019 / Infortunio a scuola responsabilità penale dirigente scolastico
 
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Cassazione Penale Sez. 4 del 12 settembre 2019 n. 37766

CP Sez. 4 del 12 settembre 2019 n. 37766 
Infortunio a scuola responsabilità penale dirigente scolastico

ID 26323 | 26 Maggio 2026 / Allegata

La Cassazione Penale Sez. 4 del 12 settembre 2019 n. 37766 riguarda un infortunio occorso a uno studente durante gli esami di maturità e affronta il tema della responsabilità del dirigente scolastico, qualificato come datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica. 

La vicenda nasce da un infortunio verificatosi all'interno di un edificio scolastico, dovuto a una situazione di pericolo collegata alle condizioni della struttura. La Corte si concentra sul ruolo del dirigente scolastico e del RSPP, cioè il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il punto centrale è che il dirigente scolastico, pur non essendo proprietario dell'immobile scolastico e pur non disponendo normalmente dei poteri di spesa necessari per gli interventi strutturali, è comunque considerato datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Questo significa che sul dirigente gravano obblighi di prevenzione, vigilanza, valutazione e gestione del rischio nei limiti dei poteri effettivamente disponibili. Quando il problema riguarda interventi strutturali o manutentivi spettanti all'ente proprietario dell'edificio, l'obbligo del dirigente non consiste necessariamente nell'eseguire direttamente i lavori, ma nel segnalare tempestivamente il pericolo all'amministrazione competente e nell'adottare, nel frattempo, tutte le misure organizzative idonee a evitare l'esposizione al rischio.

La Corte valorizza l'art. 18, comma 3, D.Lgs. 81/2008, secondo cui gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici assegnati in uso alle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione; tuttavia, gli obblighi del dirigente si intendono assolti solo con la richiesta di adempimento all'amministrazione competente.

In altri termini, il dirigente scolastico non può restare inerte davanti a una situazione di pericolo: deve attivarsi, formalizzare le richieste, sollecitare gli interventi e, se necessario, limitare o impedire l'uso degli spazi insicuri.

La sentenza afferma che il dirigente scolastico è titolare di una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dell'attività scolastica. Tale posizione deriva dalla sua qualifica di datore di lavoro nell'ambito dell'istituzione scolastica.

La responsabilità non viene esclusa dal fatto che l'edificio appartenga a un Comune, a una Provincia o ad altro ente proprietario. Questa circostanza incide solo sul tipo di condotta esigibile dal dirigente: egli non è chiamato a realizzare direttamente gli interventi strutturali che non rientrano nei suoi poteri, ma deve attivarsi senza ritardo presso l'ente competente e adottare misure provvisorie di prevenzione.

Anche il RSPP può rispondere dell'evento lesivo se omette di individuare il rischio, di valutarlo correttamente o di segnalarlo al dirigente scolastico, violando i compiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 81/2008.
...
segue Sentenza allegata





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