~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.413
// Documenti scaricati n: 38.220.578
// Documenti disponibili n: 47.413
// Documenti scaricati n: 38.220.578
| Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 2649 del 27 Aprile 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salve Visitatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo IT/EU / Aprile 2026 ID 6472 | Update Rev. 4.0 del 26.04.2026 / In allegato Documento completo - Testi consolidati VVF Quadro normativo IT/EU aggiornato al Decreto 14 ottobre 2022, sulla reazione al fuoco dei materiali e prodotti da costruzione ai fini della Prevenzione Incendi, con Documento allegato completo e cenni sulle prove di Reazione al fuoco, in riferimento al regime omologativo IT del DM 26 Giugno 1984 e D.M. 10 marzo 2005 e regime della classificazione EU (marcatura CE) in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011 CPR e Regolamento delegato (UE) 2016/364 e norma EN 13501-1 armonizzata per il regolamento CPR. Pubblicato nella GU L 2026/331 del 21.4.2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco. (*) Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011. (GU L 2024/3110 del 18.12.2024). Entrata in vigore: 07.01.2025 Abrogazione regolamento (UE) n. 305/2011 Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040. È consentita l'installazione di prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane entro il 27 ottobre 2023, a decorrere da tale data potranno essere installati prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco. Update Rev. 4.0 del 26.04.2026 - Regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco (GU L 2026/331 del 21.4.2026). In allegato Documento completo Riservato Abbonati Sicurezza (Accedi / Acquista) Modifiche a decreti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco Il Decreto 14 ottobre 2022 modifica i seguenti provvedimenti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco: - Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e all’allegato A.2.1 del DM 26 Giugno 1984 recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (articoli da 1 a 7). - Modifiche agli articoli 1, 2, 4, e abrogazione degli allegati A e B del D.M. 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (articoli da 8 a 11). Tra le altre cose, prevede l’applicazione del Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1; - Modifica al decreto 3 agosto 2015, con la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (articolo 12). Le modifiche riguardano l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1. Aggiornato allegato A 2.1 dal Decreto 14 ottobre 2022 al DM 26 Giugno 1984 Il Decreto 14 ottobre 2022 è stato emanato, in particolare, con la modifica dell’allegato A 2.1 al DM 26 Giugno 1984, al fine di applicare i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco, anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza. Per “reazione al fuoco” si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto, a seguire le definizioni del D.M. 30 novembre 1983, del DM 26 Giugno 1984, del DM 3 agosto 2015, della norma UNI CEI EN ISO 13943:2017, UNI 9177:2008 e UNI EN 13501-1:2019. DM 26 Giugno 1984 NOTA DM 3 agosto 2015 D.M. 30 novembre 1983 Classe di reazione al fuoco La classe di reazione al fuoco non è relativa al prodotto tale e quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera, un prodotto può avere, infatti, una diversa classe secondo il suo impiego. In Italia per primo il DM 26 Giugno 1984 ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio dai suddetti materiali. I materiali sono assegnati alle classi: 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione, pertanto il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe i materiali di classe 0 sono incombustibili (vedi UNI 9177).
Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto. Ad alcuni materiali è attribuita la classe di reazione al fuoco 0, senza la necessità che siano sottoposti alla prova di non combustibilità prevista dal DM 26 Giugno 1984. Tali materiali sono elencati nel D.M. 14/01/1985. Documento completo allegato Abbonati Sicurezza: Classificazione reazione al fuoco IT - Classe 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (prodotti combustibili) secondo UNI 9177 Omologazione materiali ai fini della prevenzione incendi I Materiali e prodotti da costruzione, per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell’ambito di attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi, devono essere omologati, secondo la procedura indicata dallo stesso DM 26 Giugno 1984. La procedura di omologazione consiste in: 1. una prima fase di “prova”, da svolgersi presso la struttura preposta del Dipartimento dei Vigili del fuoco oppure presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno, ed a seguito della quale viene rilasciato il “certificato di prova” DM 26 Giugno 1984 Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi. 2.4. Certificato di prova. Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame. Atto di Omologazione Atto di Estensione Atto di integrazione Riferimenti per le procedure di omologazione: - Nota ministeriale del 22/11/1996, n. 6859 Materiali non combustibili Per i materiali non combustibili (classe di reazione 0) non occorre alcun atto di omologazione, essi sono elencati nel DM 26 Giugno 1984. Elenco materiali omologati Nella Lettera Circolare 04/04/2016 è presente elenco completo delle omologazioni in regime di validità al 31/12/2015. Procedure per omologazione dei materiali Procedure per omologazione dei materiali DM 26 Giugno 1984 e DM 03/09/2001 (decreto modifiche e integrazioni al DM 26 Giugno 1984) DM 26 Giugno 1984 Nel caso in cui il prodotto sia marcabile CE perché esiste una norma armonizzata, la procedura di omologazione viene sostituita dalla “Marcatura CE ” (solo "materiale da costruzione"(1)) (1) E’ considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, il DM 10 marzo 2005 non si applica a mobili imbottiti, mobili, tendaggi, materiale scenico, ecc. Reazione al Fuoco Normativa raccordo VVF Testo coordinato VVF 2022 (allegato) DM 26 Giugno 1984 VVF Reazione al fuoco - normativa di prevenzione incendi - DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”. Reazione a fuoco di materiali e prodotti da costruzione CE Il D.M. 10 marzo 2005 ha stabilito, in accordo con le decisioni della Commissione europea, nuove classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall’art. 2 del Regolamento (UE) 305/2011del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 2. Si intende per “prodotto da costruzione” qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Euroclassi EN 13501-1 La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuato ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco” Il DM 10 marzo 2005 (come modificato dal Decreto 25 ottobre 2007 eDecreto 14 ottobre 2022 - Sostituisce allegato A e C del D.M. 10/03/2005), gli allegati sono: Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione (Abrogato da Decreto 14 ottobre 2022 / ndr) Esso individua le “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione. ...
Materiali in regime di marcatura CE (omologazione IT non prevista) In allegato al DM 10 marzo 2005 è riportata la Decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) che elenca: - materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e aA1FL di reazione al fuoco senza dover essere sottoposti a prove; Prodotti che restano in regime di classificazione D.M. 26/06/1984 La classificazione di cui al DM 26 Giugno 1984 resta in vigore per tutti quei materiali e prodotti che: 1. non rientrano nella definizione sopra fornita di “prodotto da costruzione” ai sensi del D.M. 10/03/2015, come ad esempio elementi di arredo, ecc; Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016 - Omologazione di materiali ai sensi del DM 26 Giugno 1984. Il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 01/07/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L68 del 15/03/2016 ed in vigore dal 04/04/2016 - ha provveduto ad apportare modifiche ai criteri di classificazione all’interno delle classi “F”, per le quali la vecchia normativa riportava il riferimento “nessuna prestazione determinata” (o “reazione non determinata”), non compatibile con un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011. Regolamento (UE) n. 305/2011 Nessuna Prestazione Determinata NPD La decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) prevedeva varie classi di reazione all'azione del fuoco e conteneva le classi F, FFL, FL ed FCA, definite come «Reazione non determinata». Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Le classi definite con il riferimento «Nessuna Prestazione Determinata NPD» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011. L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del Regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «Nessuna Prestazione Determinata NPD» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione. L'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/364 riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle: -Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici Tabelle D.M. 10/03/2015 / Regolamento delegato (UE) 2016/364 Nelle more delle modifiche che dovranno essere apportate alle relative tabelle del D.M. 10/03/2015 devono essere applicate le tabelle di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/36. Prove di reazione al fuoco (Art. 3 Metodi di prova DM 26 Giugno 1984) Prove necessarie per le classi 1 / 2 / 3 / 4 / 5 - prova di materiali investiti dalla fiamma su entrambe le facce (UNI 8456):
- prova di non combustibilità (UNI ISO 1182): - Prova di manufatti imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma (UNI 9175): Prove Regolamento (UE) n° 305/2011 Il regolamento stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più dei seguenti punti: 1 - resistenza meccanica e stabilità Prove necessarie Euro classificazione secondo EN 13501-1 Il requisito 2 “SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO” valuta: - la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo PROVE DI LABORATORIO - prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182) Fornetto ISO; Esempio di classificazione: A2-s1,d0 B-s1,d0 B-s2,d1 A2FL- s1 - prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182) Impatto su prevenzione incendi Classi di reazione IT
Classi di reazione EU escluso pavimenti secondo EN 13501-1 (a carattere indicativo, si rimanda alla tabella ufficiale) ALLEGATO B Tabelle di conversione Classificazione reazione al fuoco IT / UE Il ministero dell’Interno con il DM 15 marzo 2005 integrato con il DM 16 febbraio 2009, riporta delle tabelle negli allegati con le quali si possono “convertire” le classi di reazione al fuoco italiane in Euroclassi; nei decreti riguardanti la prevenzione incendi delle varie attività, la classificazione di reazione al fuoco italiana (0, 1, 2, 3, 4, 5), ha una sua corrispondente europea (A1, A2, B, C, D, E, F, completata da s1, s2, s3 e d0, d1, d2) Tabelle DM 15 marzo 2005 integrate con DM 16 febbraio 2009:
Cenni classificazione Reazione / Resistenza al fuoco I requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle normative edilizie nazionali sono spesso basati sulla diffusione degli incendi (curva di incendio standard). I requisiti relativi ai materiali utilizzati e alle strutture dipendono dall'utilizzo dell'edificio, dalle dimensioni, dal carico di fuoco e dal funzionamento. a) Classificazione al fuoco dei materiali: Reazione all'incendio (espansione dell'incendio) - I materiali appartenenti alla classe A1 sono classificati come non combustibili; tale requisito non può essere combinato con quelli previsti per l'appartenenza ad alcuna altra classe. b) Classificazione delle strutture: Resistenza al fuoco (compartimentazione degli incendi) Mentre i prodotti vengono classificati in base alla loro reazione al fuoco, i tetti, le pareti, i pavimenti, i soffitti e gli impianti degli edifici, inclusi i condotti di ventilazione e le tubazioni, vengono classificati in base alla loro resistenza al fuoco. Il sistema di classificazione è stato elaborato sulla base di requisiti funzionali. Le proprietà di resistenza la fuoco vengono testate in un forno in scala reale utilizzando una curva di incendio standard per l'andamento della temperatura in funzione del tempo. Vengono testate e classificate le seguenti proprietà. D.M. 9 marzo 2007 j) resistenza al fuoco: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. I = Isolamento. Tempo necessario perché si produca un aumento di temperatura sul lato freddo dell'elemento strutturale, solitamente pari a 140 ⁰C. I risultati della prova sono espressi sotto forma di time stamp, che indicano per quanti minuti l'elemento strutturale resiste al fuoco prima che venga superata la soglia definita per ciascun criterio. Se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per la classe REI 60, significa che l'elemento strutturale è in grado di resistere al fuoco per un'ora, per quanto riguarda la sua capacità di sopportare un carico, la sua integrità e il suo isolamento. La capacità di isolamento è determinata dalla temperatura sul lato opposto se la temperatura del fuoco non può superare i 140 gradi. In alcuni casi, è possibile includere nella classificazione dei criteri aggiuntivi. M indica la resistenza agli urti ed è solitamente richiesta per le paratie parafiamma. c) Classificazione degli impianti degli edifici La costruzione degli impianti elettrici ad alta tensione e a corrente alternata, ad esempio, ha un ruolo importante nella progettazione della sicurezza antincendio di un edificio. Per limitare la diffusione di un incendio a una singola cella, i condotti di ventilazione e le tubazioni devono essere conformi ai requisiti antincendio previsti. Gli elementi passanti all'interno delle pareti collegati a un'altra cella devono essere progettati in modo da impedire la propagazione delle fiamme. Esistono anche norme armonizzate relative alle prove di resistenza la fuoco degli impianti degli edifici, come i condotti di ventilazione, le tubazioni e blindosbarre. Esistono numerose norme EN relative alle procedure di prova, ma nessuna norma di prodotto armonizzata per tutti gli impianti. Per informazioni sulle normative e sui requisiti locali consultare le pagine relative al proprio paese. d) Classificazione degli edifici All'avvio di un progetto edilizio, durante la fase di pianificazione, il progettista deve stabilire la classe tecnica operativa e costruttiva a cui l'edificio deve essere conforme. In molti casi non vi sono alternative, ma talvolta è possibile scegliere tra più classi. Normativa specifica DM 26 Giugno 1984 Decreto 14 gennaio 1985 Circolare 27 MI (SA) del 21/09/1985 Circolare n. 17 MI (SA) del 16 Aprile 1987 Nota Ministeriale n. 15580/4190 Sott. 3 del 30/12/93 Circolare n. 3 MI.SA. (95) 3 del 28/02/1995 Nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 Nota Ministeriale Prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996 Nota Ministeriale Prot. n. NS 6859/4190 sott. 3 del 22/11/1996 Decreto 3 settembre 2001 Lettera Circolare Prot. n. 7590/4190 sott. 3 del 15 Novembre 2001 Circolare n. 13 del 16/10/2002 Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 Circolare n. 7 del 18 Giugno 2004 Decreto Ministeriale 5 agosto 1991 Circolare n. 18 del 03/08/98 DM 10 marzo 2005 - Allegato A (sostituito dall’allegato 1 al Decreto 25 ottobre 2007) Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 Circolare n. 10 del 21 aprile 2005 Decreto 25 ottobre 2007 Decreto 16 febbraio 2009 Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016 Decreto 14 ottobre 2022 Testo coordinato VVF 2022 Testo coordinato VVF 2022 (allegato) DM 26 Giugno 1984 (*) Immagini di prove fonte Istituto Giordano Norme della serie EN 13501-X Norme della serie EN 13501-X Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Nel dettaglio: - UNI EN 13501-1:2019 Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2026 Matrice revisioni
Collegati
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sono siti di: Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024