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Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 / Legge annuale PMI - Prime indicazioni operative

Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 / Legge annuale PMI - Prime indicazioni operative
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 2628 del 25 Aprile 2026  
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Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026

Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 / Legge annuale PMI Indicazioni

ID 26080 | 24.04.2026 / Allegato

Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026
Oggetto: Legge 11 marzo 2026 n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Prime indicazioni operative.

La legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal prossimo 7 aprile, oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sull’attività di questo Ispettorato, introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

In tal senso, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 3729 del 08/04/2026, si forniscono le prime indicazioni operative.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza.

Con l’art. 10 della legge citata, il legislatore ha apportato modifiche al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, orientate alla semplificazione per le PMI e al potenziamento della formazione attraverso strumenti innovativi. La disposizione stabilisce che l’INAIL debba elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni.

Una modifica sostanziale riguarda l’inserimento della lettera b-bis al comma 4 dell’art 37 d.lgs. 81/2008 stabilendo l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.

L’articolo 10 introduce l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento, sostituendo il comma 5 dell’art. 37 con quanto segue: “L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.

Al comma 40 dell’art 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato previsto che: “il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”.

Lavoro agile

L’articolo 11 della legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in modalità agile. Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni e rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.

In particolare, all’art. 3 del d.lgs. 81/2008 è stato introdotto l’art. 7-bis che prevede espressamente: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”.

Conseguentemente, è stato modificato anche l’art. 55, comma 5, lett. c) prevedendo la medesima sanzione per il datore e il dirigente dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro “per la violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7-bis”.

Attrezzature di lavoro

L’art. 12 della legge 11 marzo 2026, n. 34 si inserisce nel più ampio intervento di aggiornamento della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro. L’articolo è rubricato “verifiche di attrezzatture” e interviene sul d.lgs. n. 81/2008 modificando in particolare l’allegato VII che disciplina le attrezzature soggette a verifiche periodiche inserendo la verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”.

[...]

Fonte: INL

 

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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it



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