Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’<a href="https://tussl.it/titolo-i-principi-comuni/capo-iii-gestione-della-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/sezione-iv-formazione-informazione-e-addestramento/art-37" style="color:navy;text-decoration:none">art. 37</a> del <a href="https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/dlgs-81-2008" style="color:navy;text-decoration:none">d.lgs. n. 81/2008</a>, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.</span></p>
<p style='margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif";'><span style="font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px">Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’<a href="https://tussl.it/titolo-iv-cantieri-temporanei-o-mobili/capo-i-misure-per-la-salute-e-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/art-97" style="color:navy;text-decoration:none">art. 97</a>, comma 3 ter, del <a href="https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/dlgs-81-2008" style="color:navy;text-decoration:none">d.lgs. n. 81/2008</a> integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Update Note Aprile 2026
Appunti Sicurezza Lavoro
Newsletter n. 2512 del 15 Aprile 2026
Salve Visitatore
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Update Note Aprile 2026
ID 17459 | Rev. 2.0 del 15.04.2026 / Documento completo in allegato
Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Entrata in vigore: 24.05.2025
In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati di seguito elencati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008vigente prima del 24 maggio 2025.
Il nuovo accordo armonizza i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza ed abroga i seguenti accordi:
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR); - accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR); - accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR); - accordo sancito il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18.8.2012) - accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).
Si rappresentano nel prosieguo le modalità di svolgimento dei corsi di formazione contenute nell’Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025 relativamente ai:
- Lavoratori, dirigenti e preposti - Datore di lavoro - Datore lavoro RSPP - RSS e ASPP. ________
Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025: Le modalità di svolgimento
Le Modalità svolgimento (non considerato caso necessità di "addestramento / prova pratica") previste sono:
Presenza fisica Video conferenza sincrona (VCS) E-learning Convegni / Seminari ________
La formazione in videoconferenza sincrona (VCS) può essere definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”. Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. La veicolazione mediante supporto multimediale in modalità sincrona (tipicamente mediante PC o tablet collegati in rete) permette l’interazione tra docenti e allievi similmente a quanto avviene nella formazione in presenza. Tuttavia, la modalità di formazione in VCS presenta alcune caratteristiche e specificità che la differenziano dalla didattica in presenza in aula fisica con riferimento ai soggetti formatori che devono dunque adeguare o reingegnerizzare i processi di produzione della formazione (prevedendo anche idonei profili di competenze), rispettando determinati requisiti di carattere organizzativo e tecnologici al fine di garantire la qualità e l’efficacia formativa. I soggetti che erogano la formazione in modalità videoconferenza sincrona dovranno implementare procedure idonee all’ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento. In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.
Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica. ________
3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza
Tutti i corsi di formazione disciplinati dal presente accordo possono essere erogati mediante la formazione in presenza. La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell’ambiente di lavoro del discente. Nell’ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture. Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l’aggiornamento dei lavoratori. Anche per questa modalità di erogazione valgono le stesse considerazioni metodologiche descritte nella microprogettazione.
3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS)
La formazione in videoconferenza sincrona può essere definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”. Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. La veicolazione mediante supporto multimediale in modalità sincrona (tipicamente mediante PC o tablet collegati in rete) permette l’interazione tra docenti e allievi similmente a quanto avviene nella formazione in presenza. Tuttavia, la modalità di formazione in VCS presenta alcune caratteristiche e specificità che la differenziano dalla didattica in presenza in aula fisica con riferimento ai soggetti formatori che devono dunque adeguare o reingegnerizzare i processi di produzione della formazione (prevedendo anche idonei profili di competenze), rispettando determinati requisiti di carattere organizzativo e tecnologici al fine di garantire la qualità e l’efficacia formativa. I soggetti che erogano la formazione in modalità videoconferenza sincrona dovranno implementare procedure idonee all’ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento. In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.
Certifico S.r.l. Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43 Assistenza 800 14 47 46
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