~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n:
47.620
// Documenti scaricati n:
38.680.875
// Newsletter n:
2856
Regolamento (UE) 2025/40 | Imballaggi e rifiuti di imballaggio / Consolidato Ed. 2.0 2026
ID 2267
Per poter visualizzare la newsletter con i dati personalizzati devi essere connesso. Fai click qui per effettuare l'accesso al sito.
| Appunti Ambiente | ||
| Newsletter n. 2202 del 21 Marzo 2026 | ||
| Salve Visitatore | ||
Regolamento (UE) 2025/40 | Imballaggi e rifiuti di imballaggio / Testo consolidato Ed. 2.0 2026 ID 23339 | Update 20.03.2026 / Ed. 2.0 del 20 Marzo 2026 Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.01.2025) Entrata in vigore: 11.02.2025 Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026, tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029. Disponibile il Regolamento (UE) 2025/40 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Ambiente Update Rev. 2.0 del 20 Marzo 2026 - Rettifica del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. (GU L 2025/90971 del 28.11.2025) Rettifica: Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato. Le nuove norme ridurranno significativamente la generazione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando determinati tipi di imballaggi monouso e richiedendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Il regolamento copre l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Imballaggi sicuri, sostenibili e riciclabili Le nuove norme comprendono, tra gli altri, i seguenti requisiti per gli imballaggi: Obiettivi per il 2030 e il 2040 per una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040) - riducendo al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari I requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori. Imballaggi in plastica monouso Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per: - frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati). Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi. Abrogazione e disposizioni transitorie La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli: a) l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento; b) l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva; c) l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028; d) l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029. La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028. Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L’articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030. Articoli / Allegati CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Formato: pdf |
||
![]() |
||
|
sono siti di: Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
| Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541 | ||













