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Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) / Note Rev. 0.0 2026

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) / Note Rev. 0.0 2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 2182 del 19 Marzo 2026  
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Fascicolo Elettronico del Lavoratore

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) / Note Rev. 0.0 2026

ID 25774 | 18.03.2026 / In allegato note complete

Con la modifica del comma 14 dell’art. 37, ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. d) n. 2 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025 n. 198 / Conv. Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159), il FEL costituisce l'unico documento con valore legale per attestare competenze e formazione, nel quale devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione.

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e costituisce la prova ufficiale utilizzata dagli organi di vigilanza per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Nel fascicolo elettronico del lavoratore (FEL) sono presenti:

- Dati Anagrafici e Storico Lavorativo: tutti i rapporti di lavoro passati e presenti.
- Formazione e Addestramento: Elenco completo degli attestati di formazione. In assenza di registrazione nel FEL, la validità legale di un attestato cartaceo potrebbe essere disconosciuta in sede di ispezione, fatto salvo il caso in cui venga fornita prova documentale dell'avvenuta trasmissione dei dati al sistema.
- Idoneità Sanitaria: Le risultanze della sorveglianza sanitaria effettuate dal Medico Competente, gestite in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
- Patente a Crediti: Integrazione diretta tra fascicolo del lavoratore e sistemi di qualificazione professionale per il settore cantieri. Se un'impresa dichiara di avere personale formato, il sistema controlla istantaneamente il FEL di ogni lavoratore. Se i dati non coincidono, l'impresa rischia la decurtazione dei punti o la sospensione della patente.

Schema - Contenuti FEL

Schema contenuto FEL

Il 30 giugno 2026 costituisce la data limite per le aziende per verificare che la formazione pregressa sia stata migrata correttamente.

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) risiede tecnicamente all'interno della Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).

L'unico indirizzo ufficiale per interagire con i dati è il portale dei servizi del Ministero del Lavoro: servizi.lavoro.gov.it.

L'accesso per tutte le categorie avviene esclusivamente tramite identità digitale (SPID o CIE).

Il sistema garantisce la massima riservatezza dei dati grazie a un accesso profilato per ruolo:

- Lavoratore: Può consultare liberamente il proprio "passaporto formativo" effettuando il login con le credenziali digitali personali.

- Datore di Lavoro: Accede all'area riservata ministeriale per visionare i dati dei dipendenti in organico, previa configurazione dei profili di amministrazione o deleghe.

- Organi di Vigilanza (INL, ASL): Dispongono di un accesso immediato per monitorare la regolarità della formazione durante le attività ispettive.

Tabella - Articolo 37 co. 14 TUS ante e post DL n. 159/2025

Articolo 37 comma 14 TUS

Ante Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159

Articolo 37 comma 14 TUS


Post Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159

 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.


[...] Segue in allegato

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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159
www.tussl.it
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